Come ormai noto, l’L’articolo 10 del DL Crescita del 30 aprile, n.34 (modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico) prevede la possibilità, per il soggetto che ha diritto alle detrazioni, di poter optare, al posto del loro utilizzo diretto, per un contributo anticipato di pari importo come sconto su quanto dovuto all’impresa che effettua l’intervento di riqualificazione energetica o di adozione di misure antisismiche, che viene rimborsato a quest’ultima come credito di imposta da usare in compensazione in cinque quote annuali.
Soggetti beneficiari
Imprese che abbiano presentato segnalazione dei danni occorsi (Mod. AE) nei termini previsti.
Agevolazione
Contributo a fondo perso in de minimis pari al 100% dei costi ammissibili relativi al danno subito e segnalato fino ad un massimo di 20.000 euro ad azienda.
La Regione Liguria ha deliberato e normato affinchè ogni struttura ricettiva ed abitazione ammobiliata adoperata ad uso turistico sia riconoscibile anche attraverso un codice identificativo regionale assegnato.
Sono state pubblicate le procedure attuative per le attività economiche danneggiate dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 che abbiano presentato il modello AE alla CCIAA competente per territorio.
Quindi non solo per gli stabilimenti balneari, ma anche altre attività (bar, ristoranti, laboratori,…).
Sono previste due interventi: la misura 1 è relativa a contributi fino a 20.000 euro (in de minimis) del 100% dei danni segnalati a suo tempo con il modello AE.
La recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 02280/2019 pubblicata lo scorso 8 aprile fa finalmente chiarezza su cosa debba intendersi per “somministrazione” e risulta pertanto dirimente sulle più svariate interpretazioni in materia che, oltre ad essere contrarie alle disposizioni contenute nella legge nazionale, creano incertezza nei confronti degli operatori del settore, in primis delle botteghe artigiane costrette a difformi comportamenti e limitazioni basate sui regolamenti comunali e sulla condotta degli organi di controllo.
La L. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) art. 1 commi 125-129 prevede, tra l'altro, che le imprese che abbiano ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici per un importo pari o superiore ad Euro 10.000,00, da parte di:
Pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs 2013/33 (quindi anche società a controllo pubblico);
Società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate in mercati regolamentati e le loro partecipate;
Società a partecipazione pubblica comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate,
a partire dall'anno 2019 (per gli importi percepiti nell'anno 2018) indichino gli importi ricevuti nel corso dell'anno di riferimento (secondo il criterio contabile di cassa) nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato, ove previsto, entro il termine di redazione degli stessi.