Come già ribadito in questo nostro articolo (leggilo qui), le aziende soggette alla normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08) per cui non era prevista la valutazione del rischio biologico prima della pandemia da COVID-19 non devono procedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, ma solo applicare quanto previsto dai diversi Protocolli elaborati (sia a livello nazionale sia a livello regionale) ed eventualmente predisporre un Protocollo Aziendale che vada ad integrare il DVR o il POS (Piano Operativo di Sicurezza).
L'Ordinanza della Regione Liguria n° 29 del 16 maggio 2020 regolamenta la gestione dei rifiuti derivanti dall'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati in questo momento di emergenza sanitaria per prevenire il rischio di contagio da COVID-19 (ad es. mascherine e guanti monouso).
![Indicazioni concrete a tutte le imprese: schede tecniche delle Regioni e Protocolli di CNA](/images/2021/11/17/covid-luoghi-di-lavoro.jpg)
Ricordiamo che per l’apertura (chi ancora non avesse ripreso la propria attività) e la gestione corretta delle diverse attività esiste ormai una documentazione piuttosto abbondante prodotta sia dalla Conferenza delle Regioni (linee guida tecniche del 22/05/2020) e quindi recepiti anche dalla Regione Liguria, sia attraverso CNA Nazionale.
Nell'ambito delle indicazioni non vincolanti trasmesse dall'INAIL, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha licenziato SCHEDE TECNICHE per singoli settori di attività che, oltre a fornire misure di prevenzione a carattere generale, sono indispensabili per sostenere un modello di ripresa economica compatibile con la salute di utenti e lavoratori.
A conferma della posizione presa da CNA secondo la quale non è necessario un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi per tutte quelle aziende che non prevedono già nel loro DVR il rischio biologico (ad es. laboratori clinici, residenze sanitarie, ambulatori, etc…) e che esiste solo come obbligo verso i lavoratori quello informativo e quello di provvedere a tutte le accortezze già previste nei vari Protocolli, anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 89 del 13.03.2020 ha fornito le medesime indicazioni in merito alla necessità o meno di aggiornare il documento di valutazione dei rischi in tempo di emergenza COVID-19.
![Dall'ufficio stampa dell'INAIL importanti precisazioni](/images/2021/11/17/covid-precauzioni-sicurezza.jpg)
1. Il datore è responsabile infortunio Covid solo in caso di accertamento di dolo o colpa
"In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro".