Con la pubblicazione della Circ. del Ministero dell’Ambiente in data 24/12/2020 viene stabilito che le certificazioni FGAS rilasciate alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli artt. 7 e 8 del DPR 146/2018, in scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID 19 (ad oggi il 31/01/2021), conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi sino al 03/05/2021.
L'estensione delle certificazioni verrà comunicata al Registro Telematico Nazionale delle persone e delle imprese certificate direttamente dagli Organismi di certificazione accreditati.
Nell’eventualità di nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l'effetto di modificare i termini di cui all' articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020, la circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà intendersi automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di proroga.