Come già ribadito in questo nostro articolo (leggilo qui), le aziende soggette alla normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08) per cui non era prevista la valutazione del rischio biologico prima della pandemia da COVID-19 non devono procedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, ma solo applicare quanto previsto dai diversi Protocolli elaborati (sia a livello nazionale sia a livello regionale) ed eventualmente predisporre un Protocollo Aziendale che vada ad integrare il DVR o il POS (Piano Operativo di Sicurezza).
News Ambiente e Sicurezza
L'Ordinanza della Regione Liguria n° 29 del 16 maggio 2020 regolamenta la gestione dei rifiuti derivanti dall'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati in questo momento di emergenza sanitaria per prevenire il rischio di contagio da COVID-19 (ad es. mascherine e guanti monouso).
A conferma della posizione presa da CNA secondo la quale non è necessario un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi per tutte quelle aziende che non prevedono già nel loro DVR il rischio biologico (ad es. laboratori clinici, residenze sanitarie, ambulatori, etc…) e che esiste solo come obbligo verso i lavoratori quello informativo e quello di provvedere a tutte le accortezze già previste nei vari Protocolli, anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 89 del 13.03.2020 ha fornito le medesime indicazioni in merito alla necessità o meno di aggiornare il documento di valutazione dei rischi in tempo di emergenza COVID-19.
Sul sito dell'INAIL sono state pubblicate le linee guida per le misure anti-contagio nel settore della cura alla persona.
Poiché nell'ultima ordinanza della Regione Liguria pubblicata domenica 10 maggio si fa specifico riferimento proprio ai "protocolli INAIL laddove determinati", si ritiene che per la probabile riapertura del 18 maggio ci si dovrà attenere a dette disposizioni.
Di seguito le principali indicazioni contenute nel documento.