L'Ordinanza della Regione Liguria n° 29 del 16 maggio 2020 regolamenta la gestione dei rifiuti derivanti dall'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati in questo momento di emergenza sanitaria per prevenire il rischio di contagio da COVID-19 (ad es. mascherine e guanti monouso).
L'Ordinanza prevede che, nell'ambito delle attività produttive diverse da quelle sanitarie, tali rifiuti debbano essere trattati come rifiuti speciali.
Ciò vuol dire che la loro gestione sarà a cura e a spese del produttore del rifiuto (l'azienda) e che comporterà tutti gli oneri previsti dal Testo Unico in materia Ambientale (D.Lgs. 152/06), quali l'annotazione sul registro di carico/scarico rifiuti, il conferimento a smaltitore autorizzato ed, eventualmente, la denuncia annuale dei rifiuti (MUD).
L'Ordinanza prevede l'esenzione per la tenuta del registro e la denuncia dei rifiuti solo per le imprese che occupano fino a 10 dipendenti e che sarebbero tenute a tali obblighi per la sola produzione di detti rifiuti.
Per l'attribuzione del codice CER, innanzi tutto si deve poter escludere con ragionevole certezza il potenziale rischio infettivo, dopodiché si dovranno attribuire i seguenti codici:
- 150203 (assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*) se il rifiuto non è pericoloso,
- 150202*(assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose) se è pericoloso poiché entrato in contatto con sostanze pericolose e contaminato da tali sostanze.
L'Ordinanza prevede anche una sanzione amministrativa da 300 a 3000 € per l'abbandono sul territorio di tali rifiuti.
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