È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge, in vigore da oggi 23 aprile, che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, detto anche Decreto "RIAPERTURE".
CNA Info
Il decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) interviene nuovamente sulla rimodulazione delle scadenze fiscali relative ai versamenti dovuti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, superando il dettato normativo del decreto “Cura Italia” (art. 61 e 62 del D.L. n. 18/2020) e del decreto “Liquidità” (art. 18 e 19 del D.L. n. 23/2020).
Nell'ambito delle indicazioni non vincolanti trasmesse dall'INAIL, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha licenziato SCHEDE TECNICHE per singoli settori di attività che, oltre a fornire misure di prevenzione a carattere generale, sono indispensabili per sostenere un modello di ripresa economica compatibile con la salute di utenti e lavoratori.
Per una più pratica ricerca, alleghiamo i provvedimenti in vigore alla data odierna tra cui:
Nella cosiddetta "fase 2" gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, al fine di limitare e contrastare la circolazione del nuovo coronavirus e garantire acquisti in sicurezza, devono rispettare le seguenti misure di igiene e prevenzione previste dal decreto del 26 aprile.
Nell'incomprensibile marasma documentale che caratterizza questa frenetica fase di auspicata riapertura delle attività, proviamo a fare un minimo di chiarezza.
Accanto a molte speculazioni commerciali che talvolta alimentano ulteriore confusione, esistono alcune fonti di affidabile riferimento.
Il decreto-legge n. 19/2020 entrato in vigore in data 26 marzo ha apportato alcune modifiche riguardanti l'aspetto sanzionatorio disciplinato precedentemente dalla legge n. 13/2020.
Rispetto le ultime disposizioni contenute nei precedenti atti normativi del Governo (DPCM) e della Regione (ordinanza) che trovate nelle precedenti mail, sono intervenute nuove prescrizioni che riguardano la riapertura di nuove attività rispetto quelle già precedentemente aperte.
Comunicazioni al Prefetto - art. 1 lett. d) e g) DPCM 22/03/2020: casi in cui deve essere effettuata
Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede che, in due ipotesi contemplate alle lett. d) e g) dell’art. 1, venga richiamata la figura del Prefetto per entrare solo eventualmente nel merito della sospensione di alcune attività rimaste operative.