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L'ARTICOLO 10 DEL DECRETO "CRESCITA": UN RISCHIO PARADOSSALE PER LE PICCOLE IMPRESE


Come ormai noto, l’L’articolo 10 del DL Crescita del 30 aprile, n.34 (modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico) prevede la possibilità, per il soggetto che ha diritto alle detrazioni, di poter optare, al posto del loro utilizzo diretto, per un contributo anticipato di pari importo come sconto su quanto dovuto all’impresa che effettua l’intervento di riqualificazione energetica o di adozione di misure antisismiche, che viene rimborsato a quest’ultima come credito di imposta da usare in compensazione in cinque quote annuali.

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In pratica si scarica direttamente sull’impresa, quasi sempre di piccole dimensioni, che dovrebbe svolgere l’intervento gran parte dell’onere finanziario derivante dal costo dell’intervento stesso. La previsione poi che questa misura sia opzionale è decisamente opinabile in quanto è irreale prevedere che un contribuente opti per l’utilizzo delle detrazioni fiscali, il cui importo può scontare in dieci anni, potendo usufruire immediatamente della stessa somma.

Fermo restando il momento di forte difficoltà finanziaria anche in termini di liquidità delle nostre imprese, ci si chiede quante di queste possono avere la capacità economica di poter sopportare questo provvedimento.

Un provvedimento che sicuramente agevolerà la grande distribuzione e le grandi catene (che possono vantare rilevanti crediti di imposta da compensare), che già da tempo si sta affacciando nel mercato della ristrutturazione e riqualificazione energetica e che ha le capacità economiche ed organizzative per cogliere quanto nel D.L.

Si tratta, di fatto, di una concorrenza sleale nei confronti delle piccole imprese che viene accentuata da questa falsa opzione concessa al cittadino, che in realtà è un invito puro e semplice ad utilizzare, per gli interventi di riqualificazione energetica, i servizi proposti dalle grandi catene distributive e dalle multiutilities, con la conseguenza di determinare una fortissima concentrazione del mercato della riqualificazione energetica in capo a pochissimi grandi operatori.

Ma c’è un ulteriore pericolo insito nell’articolo 10 da non sottovalutare nel modo più assoluto: quello di una stallo del mercato della riqualificazione energetica, che in questi difficili anni ha - in controtendenza con la crisi economica - continuato a generare ricchezza e a creare occupazione.

La norma prevede, infatti, che l’Agenzia delle Entrate emani un provvedimento, per definire le modalità operative per accedere alla "opzione" sconto, in luogo delle detrazioni. L’Agenzia ha 30 giorni di tempo, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto crescita.

Dato che il Decreto Crescita va convertito in legge entro il 29 giugno, l’Agenzia dovrebbe (il condizionale è d’obbligo visti i precedenti) emanare il provvedimento con le disposizioni attuative entro il 29 luglio. Anche qualora i tempi dovessero essere rispettati, è facile immaginare che il cittadino che ha in programma di effettuare lavori coperti da Ecobonus o Sismabonus non li faccia partire in attesa di sapere come potrà intascare tutto e subito l’importo relativo alla detrazione.

Siamo al paradosso: un decreto volto a favorire la crescita economica del Paese rischia di bloccare per almeno 3 mesi, ma è facile immaginare tempi più lunghi, uno dei pochi mercati in crescita.

CNA ha intenzione di attivarsi in tutte le sedi per far abrogare una norma iniqua, sbagliata e di parte; emendamenti abrogativi dell’articolo 10 in sede di conversione in legge del Dl Crescita ed un ricorso all’Autorità Garante della Concorrenza saranno solamente i primi passi di una battaglia tesa a garantire agibilità economica e crescita, questa sì, per le piccole imprese e le aziende artigiane che operano in un mercato, quello della riqualificazione energetica, che non può essere lasciato in mano a chi sogna, in cuor suo, di tornare al monopolio.

A tale proposito sono stati avviati i primi contatti con lo Studio legale che ha già assistito CNA nel ricorso contro Amazon (per la vendita indiscriminata dei gas fluorurati ad effetto serra), per verificare le possibilità di ricorrere contro l’art. 10 del DL Crescita attualmente in discussione alla Camera. Nel corso dell’incontro è emersa l’ipotesi di ricorrere contro l’art. 10 del DL Crescita sia nei confronti dell’Antitrust, sia tramite un ricorso al Tribunale Civile di Roma.

Pertanto chiediamo la vostra disponibilità a partecipare al ricorso da presentare all’Antitrust (per quello al Tribunale ci vuole un po’ più di tempo) inviandoci una mail ai nostri funzionari di CNA Nazionale:
Alessandro Battaglia - Referente Unione Produzione (serramenti,carpenteria): produzione@cna.it
Guido Pesaro - Referente Unione Installazione ed Impianti : installazione.impianti@cna.it

Condizione essenziale per ricorrere è che le aziende interessate abbiano svolto interventi ammessi all’agevolazione fiscale che, per vostra comodità, riassumiamo come segue:

· riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria

· interventi sull’involucro degli edifici

· installazione di pannelli solari

· sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

· acquisto e posa in opera delle schermature solari

· acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da       biomasse combustibili

· acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative

· acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti

· sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione

· acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.


Nei prossimi giorni alle aziende che avranno manifestato interesse a ricorrere verrà inviata dai colleghi sopra indicati la documentazione necessaria che andrà firmata ed inviata successivamente agli indirizzi indicati in base all'Unione di appartenenza.