La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge n° 166 del 14 novembre 2024, ha radicalmente modificato la gestione semplificata dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) cancellando parte della modulistica ad essa collegata e abrogando la categoria 3-bis dell'Albo Gestori Ambientali.
Vediamo in dettaglio quali sono le novità e cosa non cambia.
Novità
• Abolizione per distributori di AEE, installatori e gestori dei Centri di Assistenza tecnica di AEE dell’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in categoria 3bis. Tale iscrizione, di fatto però, viene sostituita dall’iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE (https://www.cdcraee.it/). Tale iscrizione, gratuita, è necessaria per continuare a gestire i RAEE in modo semplificato, cioè senza dover utilizzare registri di carico/scarico rifiuti, formulari di identificazione, dichiarazione MUD ed iscrizione al RENTRI, ma, soprattutto, senza la necessità di dover autorizzare il luogo di deposito preliminare per la gestione di rifiuti conto terzi. Il CDC RAEE ha pubblicato una guida operativa per l'iscrizione al portale (vedi qui).
• Cancellazione dell'obbligo di compilazione dello schedario di carico/scarico RAEE e semplificazione del documento di trasporto RAEE (vedi fac simile).
• Sarà invece necessario, entro il 30 aprile di ogni anno, comunicare al CDC RAEE i quantitativi di RAEE conferiti nell'anno precedente.
Cosa non cambia
• Resta fermo l'obbligo del ritiro uno contro uno (uno contro zero) e dell'informazione al consumatore della gratuità del ritiro.
• Non cambiano le caratteristiche fisiche dei luoghi dove si effettua la raccolta preliminare: "luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi”.
• Inalterate anche le tempistiche per l'allontanamento dei RAEE dal luogo di raggruppamento: "ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti RAEE" e comunque "anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi" il deposito preliminare non può aver durata superiore ad un anno.
Sottolineiamo che l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha già proceduto d’ufficio alla cancellazione delle iscrizioni alla categoria 3-bis a far data dal 15 novembre 2024 informando tutte le aziende tramite PEC, pertanto, non sarà più necessario pagare i diritti annuali di iscrizione entro il 30 aprile o effettuare alcuna comunicazione all'Albo stesso.
Per ulteriori informazioni potete contattare i nostri uffici 019.829708 interno 3: Ilaria Buoni (mail ilaria.buoni@cnasavona.it) e Luana Pongiglione (mail luana.pongiglione@cnasavona.it)