Con una nota congiunta dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sono stati forniti chiarimenti circa l’applicazione dell’art. 3 del DL 115/2022 c.d. “Aiuti bis” che ha previsto la sospensione, fino al 30 aprile 2023, dell'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.