Con una nota congiunta dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sono stati forniti chiarimenti circa l’applicazione dell’art. 3 del DL 115/2022 c.d. “Aiuti bis” che ha previsto la sospensione, fino al 30 aprile 2023, dell'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
La norma ha disposto inoltre, fino alla medesima data del 30 aprile 2023, l’inefficacia dei preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022, facendo salve solo le modifiche contrattuali già perfezionate.
La nota emanata dalle due Autorità si è resa necessaria, in questo difficile momento di crisi energetica, per fornire un quadro di regole certe, chiare e condivise a garanzia dell’utente finale – ritenuto soggetto più vulnerabile all’interno del rapporto contrattuale a causa delle asimmetrie informative presenti nel mercato energetico – e del sistema energetico in generale, anche a seguito delle numerose segnalazioni inviate dagli utenti circa presunte violazioni della regolazione da parte degli operatori energetici.
Pertanto sono state chiarite alcune fattispecie, di seguito elencate, che rappresentano quindi l’interpretazione autentica di quanto disposto dalla norma.
- Le variazioni unilaterali dei contratti rientrano pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 DL Aiuti bis (sospese quindi fino al 30/04/23) poiché il venditore, durante il periodo di esecuzione e validità del contratto di fornitura, attiva sua sponte e per giustificato motivo, la clausola contrattuale che prevede esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente alcune specifiche condizioni contrattuali, tra cui rientrano quelle economiche che definiscono il prezzo (art. 13 Codice di condotta commerciale di cui alla Del. 366/2018/R/com).
- Le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche NON rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 3 DL Aiuti bis poiché si tratta di fattispecie già precedentemente prevista e concordata tra le parti del contratto. Tali evoluzioni automatiche consistono infatti in aggiornamenti delle condizioni economiche previste contrattualmente al momento della stipula e rispetto alle quali quindi le parti – venditore ed utente – hanno espresso il loro consenso al momento della formalizzazione del contratto stesso. Non si configurano quindi come modifiche unilaterali.
- Il rinnovo delle condizioni economiche delle Offerte PLACET NON rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 DL Aiuti bis. In merito le due Autorità specificano che, già in linea generale, il rinnovo rappresenta una fattispecie diversa dalla modifica unilaterale del contratto, in quanto consiste nell’attività volta a concludere un nuovo contratto alle medesime condizioni previste da quello in scadenza. Nel caso specifico dell’Offerta PLACET, che rappresenta un’offerta le cui condizioni contrattuali sono interamente stabile da ARERA con l’unica eccezione del prezzo, di cui però l’Autorità definisce la struttura – mentre il valore è definito dal venditore – è la regolazione che prevede la specifica procedura di rinnovo delle condizioni economiche (che ha comunque cadenza annuale).
- Proposte di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia.
Si tratta di una casistica segnalata dagli utenti, a cui i venditori propongono offerte a prezzi superiori invocando la forza maggiore ed informando che, in caso di non accettazione, ricorreranno alla risoluzione immediata del contratto in essere a causa dell’eccessiva onerosità della prestazione, con conseguente attivazione all’utente dei servizi di ultima istanza. In tale caso, le Autorità ritengono che il venditore possa legittimamente procedere alla risoluzione contrattuale solo nel caso in cui questa sia dovuta ad eccessiva onerosità (e non ad impossibilità sopravvenuta, ossia forza maggiore), fattispecie esplicitamente prevista dall’art. 1467 C.C. che autorizza il venditore a risolvere il contratto esclusivamente con pronuncia del giudice.
Nel caso dell’esercizio di recesso dal contratto di fornitura con i propri clienti, le Autorità ricordano che si tratta di una fattispecie esplicitamente disciplinata dalla regolazione (Del. 302/2016/R/com) che rileva, tra l’altro, ai fini dell’attivazione dei servizi di ultima istanza a garanzia degli utenti finali. In merito, si evidenzia che per i clienti di piccola dimensione (ossia domestici, bassa tensione, e altri usi elettrici e gas entro i limiti di 200.000 Smc) la regolazione riconosce la facoltà di recesso in capo al venditore solo nel caso di contratti di mercato libero e solo se tale facoltà sia espressamente prevista nel contratto. Si ricorda comunque che tale facoltà viene esercitata prevedendo un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi.
La richiamata nota contribuisce a chiarie alcuni aspetti applicativi delle disposizioni contenute dall’art. 3 DL Aiuti bis, ma non esaurisce tutte le eventuali possibili altre casistiche che possono manifestarsi nel frattempo.