Modifiche in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

L'art. 22 della Legge n° 97 del 06/08/2013, entrato in vigore il 4 settembre u.s., ha apportato alcune modifiche al D. Lgs. 151/2005 (relativamente ai RAEE) ed al D. M. 65/2010 (regolamento per la gestione semplificata dei RAEE).


È stato modificato l'allegato 1B del D. Lgs. 151/2005 che elenca le apparecchiature rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina, comprendendo fra i "Grandi elettrodomestici" anche le "altre apparecchiature per il condizionamento" e revocando l'esclusione degli "elettrodomestici fissi di grandi dimensioni".

Per i distributori, é aumentato il quantitativo oltre il quale è obbligatorio avviare i rifiuti al centro di raccolta (in origine fissato a 3500 kg complessivi). In virtù delle recenti modifiche, è ora possibile accumulare i diversi raggruppamenti (R1 apparecchiature refrigeranti, R2 grandi bianchi ed R3 TV e monitor) fino a 3500 kg ciascuno, mentre rimane fissato a 3.500 Kg complessivi il limite per i raggruppamenti R4 ed R5 (sorgenti luminose ed altre piccole apparecchiature elettriche).

È stato inoltre abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del D. M. 65/2010, sul quale si basava l'assunto dell'articolo 4 che consentiva agli installatori ed ai manutentori di raggruppare i rifiuti derivanti dalle rispettive attività presso i propri locali, previa specifica iscrizione all'Albo Gestori. In seguito alla suddetta abrogazione, le apparecchiature dismesse diventano rifiuti presso i clienti e, pertanto, non possono più essere trasportate presso la propria sede (il conferimento deve avvenire direttamente al centro di raccolta).