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Revisione veicoli pesanti con massa maggiore a 35 Q.li: siamo ancora lontani dalla loro effettiva operatività.

Revisione veicoli pesanti con massa maggiore a 35 Q.li: siamo ancora lontani dalla loro effettiva operatività.

Nella Gazzetta Ufficiale n° 279 del 23 Novembre 2021, è stato pubblicato il Decreto n°446 del 15 Novembre 2021 recante “Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti”.

Il Decreto disciplina alcuni aspetti inerenti L’ATTIVITÀ DI REVISIONE DEI MEZZI PESANTI PRESSO I CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI. In particolare, il Decreto fissa il regime delle autorizzazioni e le dotazioni tecniche nonché l’istituzione di un registro generale dei centri di revisione privati oltre al regime di autorizzazione degli ispettori ed altri specifici requisiti necessari per l’organizzazione di questa attività.

In buona sostanza, si tratta di indicazioni che interessano direttamente le attività di autoriparazione private che intendono conseguire l’autorizzazione per effettuare le revisioni dei veicoli pesanti di massa superiore a 35 Q.li.

PER L’AUTOTRASPORTO, L’INTERESSE È DIRETTAMENTE COLLEGATO AI TEMPI che consentono a tali centri privati l’effettiva operatività dello svolgimento delle revisioni e, per tale aspetto, nonostante questo ulteriore decreto, SIAMO ANCORA LONTANI!

In effetti, da quanto si evince dal Decreto del 15 Novembre, l’effettiva operatività delle revisioni dei mezzi pesanti da parte di operatori privati è ancora subordinata:

A) alla predisposizione e diffusione di Decreti Dirigenziali che stabiliscano (D. n° 446/2021, art.2, comma 2):

  • la definizione delle caratteristiche della struttura organizzativa e del personale adeguati a svolgere il controllo tecnico dei veicoli pesanti, nell’ambito degli operatori autorizzati e dei corrispondenti centri di controllo privati;
  • la trasmissione di dati e documenti da parte degli operatori autorizzati al Ministero;
  • le procedure inerenti alle modalità di supervisione dei controlli tecnici;
  • l’armonizzazione della disciplina di revoca dell’autorizzazione;
  • le modalità di svolgimento e superamento dell’esame per il conseguimento del titolo di ispettore autorizzato;
  • la definizione delle tariffe per le operazioni di revisione e i controlli periodici sulle officine, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
  • la definizione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di ispettore, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
  • la definizione delle disposizioni attuative relative al regime sanzionatorio degli ispettori.

B) al rilascio dell’autorizzazione che prevede le seguenti fasi (D. n° 446/2021, art.4, commi 1,2 e 4)

  • L’autoriparatore interessato fa istanza alla Provincia di riferimento.
  • La Provincia, acquisita la domanda, richiede all’autorità competente (DGMOT) la verifica dell’idoneità dei locali, attrezzature e strumentazione (DGMOT rilascia parere entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ente).
  • La Provincia acquisito il parere dell’autorità competente, adotta il provvedimento.
  • La Provincia comunica l’adozione del provvedimento all’autorità competente ai fini dell’iscrizione dell’operatore nel registro generale dei centri di revisione privati ed alla sua ammissione all’esercizio dell’attività.

Di fatto, dagli aggiornamenti introdotti da ultimo dal Decreto n° 446 del 15 Novembre 2021, L’UNICO IMMEDIATO VANTAGGIO che si intravede per i tempi di affidamento delle operazioni di revisione degli autocarri superiori a 35 Q.li ai privati, riguarda L’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA, valida sino al 31.12.2022, che le IMPRESE AUTORIZZATE ALL’ATTIVITÀ DI REVISIONE IN BASE ALLA LEGGE N°870/1986 possono conseguire tramite apposita istanza avanzata alla Provincia competente ai sensi dell’articolo 20 del D. n° 446/2021.

Come noto, le attività di autoriparazione autorizzate ai sensi della Legge n° 870 del 1° Dicembre 1986, sono quelle che, appositamente attrezzate, effettuano le operazioni di revisione tramite personale inviato dalle locali motorizzazioni su specifica richiesta; il costo orario è commisurato alla diaria di missione del personale proveniente dagli uffici territoriali delle motorizzazioni.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione temporanea per lo svolgimento delle operazioni di revisione dei veicoli di massa a pieno carico maggiore a 35 Q.li (D.L.gs n° 285/1992, art. 80, comma 8), in pendenza delle norme di delega delle funzioni di revisione, con circolare MIMS Prot. n° 28231 del 13 Settembre 2021 (Allegato II), erano già stati indicati i requisiti tecnici (in ordine ai locali e alle attrezzature fisse e mobili) dei Centri di controllo ex Legge 870/1986

Si ribadisce pertanto che, ALLO STATO ATTUALE, in attesa della predisposizione ed emanazione di tutti i decreti ancora mancanti previsti dal Decreto n° 446/2021, L’UNICA VERA POSSIBILE ALTERNATIVA PER UN AFFIDAMENTO IMMEDIATAMENTE EFFICACE DELLE REVISIONI DEI MEZZI PESANTI AI PRIVATI, È QUELLA ATTESA DAL CONSEGUIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DA PARTE DELLE OFFICINE AUTORIZZATE AI SENSI DELLA LEGGE 1° DICEMBRE 1986 N°870.

Auspichiamo che almeno esse possano quanto prima attrezzarsi, potenziare e migliorare l’attività di revisione che comunque già svolgevano nei confronti dei mezzi pesanti dedicati all’autotrasporto.