I carri attrezzi sono autoveicoli adibiti al soccorso ovvero alla rimozione di mezzi in avaria o di intralcio alla circolazione e vengono classificati quali autoveicoli ad uso speciale qualunque sia la loro massa complessiva a pieno carico purché siano esclusivamente destinati per l'attività per cui sono stati immatricolati ovvero lo svolgimento di attività di soccorso.
Sono sanzionate tutte le attività che non rientrano in questa finalità e, in particolare quelle che si configurano quali trasporto merci
In particolare in caso di veicoli di massa a pieno carico non superiore alle 6 tonnellate la violazione di cui all'art. 82 c. 8 e 10 del CdS prevede, oltre alla sanzione pecuniaria, anche quella accessoria della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi qualora l'utilizzazione del mezzo non sia attinente a quanto indicato dalla carta di circolazione.
Le sanzioni sono aumentate in caso di massa superiore al limite delle 6 ton.
In merito al trasporto dei veicoli per finalità di soccorso stradale, date le difficoltà interpretative evidenziate, lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto opportuno di dare indicazioni a tal proposito.
La Circolare n. 2/2012/TS del 29 febbraio 2012 definisce che l'attività di soccorso stradale è finalizzata all'assistenza di automobilisti in difficoltà per avaria o incidente e pertanto al recupero e trasporto del mezzo fino al più vicino deposito o luogo ove sia possibile intervenire per eventuali riparazioni.
Le aziende regolarmente iscritte al Registro Imprese presso la Camera di Commercio per tale attività devono intervenire con autocarro attrezzato ed omologato per uso speciale ai sensi dell' art. 54 c. 1 lett. g) del D.L.vo n. 285/1992 e dell'art. 203 c. 2 lett. i) del DPR n. 495/1992.
A tali tipologie di veicoli non si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 298/1974 e successive modificazioni.
Se nessun problema ricorre quindi intervengono per le strette finalità del primo soccorso.
Tuttavia, qualora si verifichi l'ipotesi di prosecuzione del soccorso successivo al deposito per ragioni di opportunità di sicurezza, per necessità di riparazione del veicolo in tempistiche successive, tale attività è considerata rientrante nel regime del primo soccorso e quindi non configurabile quale trasporto purché sia finalizzata alla prevalente necessità di completare l'operazione di soccorso e restituire mobilità autonoma all'automezzo.
Non rientra nella tipologia del soccorso stradale (ma nel trasporto merci) il trasporto finalizzato allo spostamento di veicoli nuovi/usati non derivanti da un servizio di soccorso stradale.
E' infine bene ricordare che, in base alle disposizioni contenute nella Regolamento CE n. 561/2006 i carri attrezzi che operano solo entro 100 km dalla propria base operativa sono esentati dal montaggio e utilizzo del tachigrafo (se ovviamente vengono legittimamente impiegati nell'attività di soccorso stradale). Un viaggio di recupero oltre tale distanza richiede invece l'assemblaggio e utilizzo del tachigrafo.