Come ormai noto da tempo il Ministero dei Trasporti e gli uffici della Motorizzazione
sono in una fase di stallo, che vede cambiamenti di dirigenziali e di competenze che,
di fatto, molto probabilmente produrranno forti ritardi sull’applicazione della
direttiva, che doveva produrre i suoi primi effetti a partire da maggio 2018.
Secondo, ma non meno importante, il recepimento e le modalità attuative della
direttiva comunitaria.
Dagli incontri informali che ci sono stati nei primi mesi del 2018 sappiamo che: la
Motorizzazione sta operando prevalentemente su due fronti:
· quale percorso formativo per i RT dei centri
· controlli e repressione delle anomalie attraverso la piattaforma informatica.
Sulla Formazione si sta lavorando ad un percorso strutturato che tenga conto delle
competenze individuate nella direttiva che sicuramente porterà ad un innalzamento
del numero delle ore. Per ora l’unica cosa certa è che 40 ore non saranno più
sufficienti. Sarà, in ogni caso, necessario contemperare quanto previsto dalla
direttiva e la legislazione vigente, Codice della Strada e Regolamento attuativo, art.
240. Ci sarà una distinzione tra la formazione necessaria all’accesso alla figura
professionale, e quella di aggiornamento per i RT già in attività. Poiché sui titoli di
studio non si può intervenire senza una modifica normativa, è necessario potenziare
il livello formativo.
Sul tema della terzietà, il Ministero ha espressamente detto che
può essere garantita attraverso una maggiore attenzione alle dotazioni tecniche,
controlli sull’operato dei centri e alta formazione.
Rispetto alla tempistica, va assolutamente ricordato che si tratta del recepimento di
una Direttiva e non un Regolamento che a differenza della prima produce un effetto
obbligatorio immediato. Fino a quando i decreti attuativi della Direttiva non
saranno emanati, vigono le norme vigenti per cui chi vorrà formarsi e diventare RT
a partire dal 21 maggio, in mancanza dei decreti di attuazione, lo farà con le
vecchie regole che dovranno continuare ad essere applicate. Qualunque
comunicazione contraria a questa è illegittima!
Detto questo, bisogna aggiungere che la Formazione è una materia di competenza
delle Regioni per cui una volta che il Ministero avrà definito un percorso, bisognerà
passare per la Conferenza Stato-Regioni che produrrà un accordo vincolante per
tutte le regioni.
Sui controlli finalmente si sta procedendo all’individuazione delle anomalie grazie
alle informazioni codificate dalle procedure + foto, acquisite dalla piattaforma e alle
discrepanze che il confronto dei dati spesso fa emergere. Il Ministero ha sottolineato
che finalmente il Net2 sta trovando una sua funzione applicativa.
La figura del RT/Ispettore non potrà nei fatti subire grandi stravolgimenti. Su questo
fronte si tratta di definire un percorso di formazione qualificato e qualificante, ma il
RT rimane in ogni caso inquadrato nell’ambito della L.122/92, la legge di riferimento
per i centri di revisione. Il Ministero ha dichiarato che la terzietà prevista dalla
direttiva non è una disposizione cogente, c’è bisogno di tempo per capire come
procedere. L’unica scelta possibile, al momento, per ottemperare a quanto scritto e
recepito nella direttiva, è la separazione tra RT dell’officina e RT centro di revisione,
ma ci sarà un tempo tecnico di valutazione preliminare e attuazione. Non ci sarà
alcun obbligo di laurea, qualunque notizia giornalistica che afferma il contrario è
falsa! Il percorso che prevede una laurea esisteva già e continuerà ad esistere e
molto probabilmente continuerà ad essere ignorato. Continueranno ad esserci gli
ispettori/Responsabili tecnici diplomati che dovranno fare un percorso formativo
più lungo di quello attuale di cui al momento non si sa nulla di certo e dare numeri
è come parlare di aria fritta.
Controlli metrologici, si sta lavorando per individuare criteri e modalità affinché i
controlli sulla tarature della attrezzature vengano fatti in regime di terzietà. Il
Ministero ha ribadito che ha interesse ad evitare il rischio che i costruttori possano
approfittare della loro posizione dominante.
Capacità finanziaria. Il Ministero concorda sulla possibilità di una rivisitazione del
criterio. Bisogna capire se l’obbligo della capacità finanziaria è nato in funzione del
precedente regime di concessione. Se così fosse, poiché oggi i centri nascono su
autorizzazione, ci potrebbe essere una deregolamentazione. Il Ministero si è preso
l’impegno ad un approfondimento di merito per valutare la possibilità di modifiche,
dopo l’insediamento del nuovo governo. In alternativa, poiché la legge non prevede
l’obbligo di una fideiussione, si potrebbe optare per una chiarimento da parte del
Ministero sulla corretta interpretazione della norma, in merito ai tempi di validità
della stessa, l’importo e il fatto che sia sufficiente una certificazione della banca.