Prime indicazioni relative alle recenti novità ai fini delle ricevute/fatture da rilasciare ai clienti dopo le operazioni di revisione ai sensi dell'art. 80 CdS (rif. Circ. Motorizzazione Civile n° 2194 /RU del 1° luglio 2014).
1) Dal 14 luglio 2014, agisce quale concessionario della riscossione dei diritti della Motorizzazione Civile il Consorzio denominato "Poste Motori", che sostituisce per tale attività Poste Italiane.
2) Il nuovo Concessionario è un Ente di diritto privato e, pertanto, opera in regime di IVA.
3) Per la ragione di cui sopra, gli importi delle commissioni postali del bollettino 9001 sono cambiati. Prima erano due (€ 1,70 oppure € 1,80 a seconda se si pagavano on-line ovvero direttamente in Posta); dal 14 luglio, l'importo è unico in tutti e due i casi ed è di € 1,78 (importo così composto: imponibile € 1,46 + € 0,32 di IVA sull'imponibile).
4) Le Poste devono rilasciare la fattura per la vendita dei bollettini (sia presso lo sportello, sia attraverso il portale dell'automobilista).
5) Il Centro di Revisione deve rilasciare ricevuta fiscale o fattura secondo il facsimile di seguito riportato:
FATTURA
revisione art. 80: € 45,00 + IVA (€ 9,90)
diritti escluso art. 15: € 9,00
anticipazioni spese postali: € 1,46 + IVA (€ 0,32)
RICEVUTA FISCALE
revisione art. 80: € 54,90
diritti escluso art. 15: € 9,00
anticipazioni spese postali: € 1,78
N.B.: questi esempi prevedono che - sia nel caso della fattura che della ricevuta - nella contabilità del Centro di Revisione, l'importo di € 1,78 venga considerato quale "anticipazione di spese postali" (che comunque prevede l'aggiunta dell'IVA, a differenza della situazione antecedente dove si operava in regime di "esclusione IVA"). Tale scelta contabile comporta il fatto che detto importo non contribuisce a formare reddito.
Tuttavia tale scelta è a discrezione del Centro di Revisione che invece potrebbe optare per trattare in contabilità detti importi quali elementi che contribuiscono a formare reddito.
In tutti i casi consigliamo di scegliere la soluzione più adatta ed opportuna per il singolo Centro o Consorzio consultando il proprio fiscalista.
6) Nel caso il Centro di Revisione possedesse bollettini comprati prima dell'introduzione di tali novità (prima del 14 luglio) può utilizzarli fino al loro esaurimento secondo il vecchio sistema (in regime di esclusione IVA).
Qualora dovessero sorgere novità o modifiche all'attuale quadro sopra presentato, sarà nostra cura darne immediata informazione.