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"Meccatronico": il ministero sollecitato risponde!!

La nascita di nuove imprese meccaniche ed elettrauto era letteralmente paralizzata dalla nuova legge non esistendo norme attuative per l'attività di meccatronica e le Camere di Commercio avevano le mani legate. La denuncia di CNA Autoriparazione presso il Ministero sblocca con successo la situazione.


Il 5 gennaio scorso le due attività di riparazione meccanico-motoristica ed elettrauto sono state sostanzialmente fuse in un'unica nuova fattispecie: il "meccatronico".
Trasformazione peraltro dettata dall'evoluzione del settore che ha visto sempre più labili i confini dell'intervento sull'elettronica rispetto alla meccanica e viceversa.

Sul piano pratico, tuttavia, ciò aveva creato non pochi problemi derivanti dalla completa mancanza di una norma transitoria che permettesse la creazione di nuove imprese laddove i requisiti maturati in capo alle persone che avevano lavorato nel settore avesse riguardato solo una delle due attività in questione.
Un paradosso che Mario Turco, Responsabile Nazionale di CNA Autoriparazione, aveva denunciato con forza chiedendo al Ministero di costruire un "dispositivo tecnico" in grado di superare l'empasse nella maniera più rapida possibile essendo del tutto paradossale che cavilli burocratici atti ad inibire la nascita di nuove imprese potessero aggiungersi ai già gravi problemi che il nostro sistema economico sta vivendo.

Ma questa volta la risposta del Ministero dello Sviluppo Economico non si è fatta attendere: attraverso un'esaustiva circolare, è stata fornita non solo un'interpretazione complessiva della norma, ma anche le necessarie disposizioni attuative alle Camere di Commercio che non avranno più alcun ostacolo all'iscrizione di nuove imprese del settore.

Pur allegando per intero la Circolare ministeriale [da scaricare qui] ci premuriamo di evidenziarne i punti salienti.

Iniziando dalle neo imprese non ancora iscritte, si dovrebbero configurare le due seguenti ipotesi

1) esperienza di lavoro maturata (sulla base della L. 122/92 ovvero 3 anni negli ultimi 5 ) in impresa abilitata ad una sola delle due attività (meccanico motoristica o elettrauto), ma che possa dimostrare di aver svolto lavorazioni proprie di entrambe.
In questo caso la qualifica potrà essere riconosciuta in capo al responsabile tecnico senza bisogno di alcun corso di formazione integrativo.
Sarà sufficiente in tal caso un'autocertificazione prodotta dal titolare dell'azienda che certifichi le attività dell'azienda e le reali mansioni svolte dalla persona.

2) esperienza di lavoro maturata in impresa abilitata ad una sola delle due attività in modo esclusivo (quindi solo meccanico o solo elettrauto).
In tal caso l'azienda si iscriverà limitatamente all'attività svolta, ma il responsabile tecnico dovrà completare l'iscrizione per la parte mancante attraverso la frequenza di apposito corso di formazione entro un termine stabilito.

Discorso analogo vale per le officine già esistenti: qualora le stesse possano dimostrare di aver svolto lavorazioni anche, e non solo, attraverso il possesso di specifiche attrezzature (del tipo che integrino le competenze di entrambe i settori), il responsabile tecnico potrà richiedere la qualifica di meccatronica senza dover frequentare alcun corso.

A titolo solo esemplificativo (e non esaustivo), questi sono alcuni dei sistemi complessi ove possono ravvisarsi le competenze sia del meccanico motorista che dell'elettrauto e quindi del "meccatronico": impianti di iniezione elettronica, impianti ABS, impianti ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, centraline elettroniche, etc...

Per quanto riguarda i requisiti esclusivamente culturali sufficienti prima dell'entrata in vigore della L. 224/2012 e che configuravano i requisiti o per l'attività di meccanico motorista (tipo perito meccanico) o per quella di elettrauto (tipo perito elettrotecnico) dovrà essere valutato concretamente il piano di studi e non soffermarsi al Diploma, al fine di poter valutare se quanto appreso possa essere già di per sé sufficiente al fine della qualifica di"meccatronico".
Diversamente, anche in questo caso, si potrà procedere ad un iscrizione provvisoria per il requisito già dimostrato in attesa di conferire la qualifica di "meccatronico" dopo la frequenza del corso integrativo.

Sono abilitati comunque di diritto all'attività finora svolta senza pertanto dover integrare la qualifica di meccanico motorista o di elettrauto i responsabili tecnici che alla data di entrata in vigore della L. 224/2012 avessero già compiuto i cinquantacinque anni di età.
Inoltre, l'impresa che operasse attraverso due differenti responsabili tecnici qualificati l'uno per la meccanica motoristica e l'altro per l'elettrauto potrà continuare ad operare conferendo alla stessa l'iscrizione come meccatronica, ferma restando la facoltà in capo a ciascuno dei responsabili tecnici di frequentare il corso acquisendo la parte di qualifica mancante.

I soggetti che, infine, avessero operato un'esperienza qualificata per il periodo previsto dalla L. 122/92 presso imprese cessate, entro i termini richiesti dalla stessa legge (3 anni negli ultimi 5), potranno richiedere di riconoscere il requisito di "meccatronico" acquisito attraverso qualsiasi mezzo di prova (fatture, mansionari, etc...).

Si riconosce pertanto in questo caso al Ministero di aver indubbiamente fatto chiarezza laddove la legge da sola avrebbe creato non pochi dubbi interpretativi e una situazione di evidente incertezza tra gli operatori.