I nuovi obblighi in materia etichettatura degli pneumatici per l'informazione alla clientela decorrono dal 01 novembre 2012.
Il Regolamento UE 1222/2009 - riguardante l'etichettatura degli pneumatici - prescrive che debbano essere comunicate ai consumatori alcune informazioni circa le prestazioni degli stessi.
Queste informazioni sono relative a:
- resistenza al rotolamento degli pneumatici in relazione al consumo di carburante
- aderenza al bagnato degli pneumatici in relazione alla sicurezza (spazio di frenata, acqua planning, etc...)
- rumorosità esterna degli pneumatici (espressa in decibel)
e riguardano esclusivamente gli pneumatici per autovetture (C1), trasporto leggero (C2) e trasporto pesante (C3) fabbricati a partire dal 1° luglio 2012 (data di produzione indicata con il numero 2712, dove 27 indica la ventisettesima settimana dell'anno e 12 l'anno 2012).
Sono pertanto escluse le seguenti categorie di pneumatici:
moto, macchine agricole, ricostruiti, da competizione, di emergenza (ruotino), chiodati, con codice velocità inferiore a 80 km/h, con diametro nominale del cerchio inferiore o uguale a 254 millimetri (10 pollici) o uguale/superiore a 635 mm (25 pollici), progettati per essere montati sui veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° Ottobre 1990.
[ leggi qui il testo completo della circolare ]