Abilitazione degli Ispettori, aggiornamento e iscrizione al RUI
Come è noto, la figura dell'ispettore ha sostituito la figura del Responsabile Tecnico.
La Circolare MOT del MIMS dello scorso 2 maggio ha reso maggiormente chiari gli aspetti contenuti nel Regime di autorizzazione degli Ispettori dei centri di controllo privati previsti dal Decreto del 16/02/2022.
In questo ambito distinguiamo principalmente le figure dell'Ispettore Autorizzato, ovvero di colui che ha superato l'esame di cui all'art. 3 c. 6 dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/2019 e successivamente disciplinato rispetto coloro che erano già stati autorizzati “ope legis” alla data del 31/08/2018.
Per questi ultimi (ex “responsabili tecnici”) vige l'esenzione dalla dimostrazione dei requisiti di cui all'Allegato IV pt. I del d.m. 214/2017 e quindi dalla formazione (e relativo esame) dei Moduli A è B (296 ore) e la facoltà di poter accedere direttamente alla frequenza (con esame finale) del Modulo C qualora desiderino acquisire i requisiti per la verifica dei mezzi pesanti.
Tuttavia è bene ricordare che la disposizione contenuta all'articolo 9 del decreto del 16/02/2022 (in ossequio a quanto già disposto all'art.6 dell'Accordo Stato Regioni sopraccitato) obbliga tutti gli ispettori sia abilitati dopo il 31/08/2018 che precedentemente (quindi gli ex R.T.) a frequentare periodicamente ogni 3 anni un corso di aggiornamento seguito dal rilascio di un Attestato di “frequenza e profitto”.
Il periodo di validità triennale decorrerà dalla data di iscrizione al RUI (Registro Unico degli Ispettori) per gli ispettori autorizzati dopo l'entrata in vigore del decreto mentre per gli ex responsabili tecnici e precedenti l'entrata in vigore del decreto è stata stabilito questo calendario di aggiornamento:
- entro il 31/12/2023 se abilitati o autorizzati prima del 31/12/2002
- entro il 31/12/2024 se abilitati o autorizzati tra il 1 gennaio 2003 e il 31/12/2010
- entro il 31/12/2025 se abilitati o autorizzati tra il 1 gennaio 2011 e il 31/08/2018
Tuttavia, secondo quanto prescrive l'articolo 9 del decreto 16/02/2022, gli ispettori abilitati “ope legis” e quindi ante 31/08/2018 per poter accedere all'esame di cui al Modulo C, dovranno dimostrare di aver frequentato con profitto il corso di aggiornamento (30 ore) tranne per tutti coloro che avessero frequentato il suddetto corso del Modulo C (abilitazione per mezzi pesanti) prima del 26 /02/2022 ovvero prima dell'entrata in vigore del decreto dirigenziale 40/2022.
In questa seconda ipotesi potranno sostenere l'esame ma la loro abilitazione ad operare avrà inizio solo dopo la frequenza con profitto del corso di aggiornamento.
Inquadramento professionale e disponibilità dell'Ispettore Abilitato al Modulo C
È bene notare quanto segue.
L'ispettore potrà essere riferibile al Centro di revisioni o attraverso un rapporto di immedesimazione organica (titolare, socio o dipendente) ovvero attraverso una prestazione esercitata quale libero professionista.
Tuttavia il rapporto di lavoro subordinato è ammissibile soltanto per il centro di controllo dedicato alla revisione di veicoli leggeri mentre necessariamente è obbligatorio un rapporto di “terzietà” per quanto concerne la revisione dei mezzi pesanti.
È pertanto possibile che l'Ispettore in presenza di un rapporto di immedesimazione organica all'interno di un centro di controllo, possa svolgere funzioni di ispettore quale libero professionista in altro centro (MAI nel proprio ove opera quale dipendente) a cui verrà destinato secondo le indicazioni della Direzione Generale Territoriale della Motorizzazione (DGT).
È infatti previsto che l'ispettore abilitato al modulo C sia tenuto a trasmettere e ad aggiornare il proprio calendario di disponibilità con cadenza almeno bimestrale (indicando giorni, fascia oraria e area geografica di riferimento) all'organismo centrale di supervisione (DGT).
Parimenti, i centri di controllo dedicati alla revisione di mezzi pesanti, trasmetteranno alla DGT il proprio calendario dettagliato di richiesta da pubblicarsi secondo indicazioni che verranno fornite.
Fascicolo professionale dell'Ispettore
Il fascicolo dell'Ispettore deve contenere tutti gli elementi necessari relativi al percorso di qualifica.
Fatto salvi i diritti acquisiti secondo la precedente normativa (ex responsabili tecnici) di soggetti già qualificati, salvo gli obblighi di aggiornamento triennale e l'eventuale successiva abilitazione per il controllo dei mezzi pesanti, il fascicolo dell'Ispettore si dovrà comporre di documentazione che raccolga:
- il titolo di studio;
- l'esperienza di lavoro maturata;
- la frequenza ed il superamento degli esami previsti.
Tale fascicolo viene trasmesso alle DGT dagli Organismi di Formazione accreditati unitamente all'istanza di esame e quindi al termine del percorso indicato che può variare in parte a seconda del titolo di studio tecnico-abilitativo.
La durata del periodo di esperienza lavorativa specifica al settore (come tirocinante o dipendente o periodo di ricerca se svolto presso Università o Istituti superiori) avrà una durata minima di tre anni in caso di Diploma e di sei mesi per le Lauree previsti all'art. 2 c.3 della Conferenza Stato/Regioni del 17/04/2019.
All'interno del fascicolo, oltre agli elementi indicanti il percorso di qualificazione, verranno contenuti tutti i dati anagrafici dell'ispettore, le categorie per le quali è autorizzato, relativamente ai veicoli leggeri, il centro nel quale opera e le eventuali sanzioni ricevute.