cna installazione e impianti

Pulizia degli impianti e sanificazione

Pulizia degli impianti e sanificazione

A nostro avviso, è molto utile ricordare quanto segue in merito alle differenze, che sono sostanziali, tra le attività di pulizia, disinfestazione e sanificazione ed i soggetti che le possono svolgere.

All'articolo 1 del D.M. n. 274/1997, tali attività vengono così definite:

A. sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
B. sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza medianti la distruzione o inattivazione di organismi patogeni;
C. sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
D. sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
E. sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizie e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (allora ministero dell'industria), con la Circolare del MICA n. 3420/C del 22 settembre 1997, per quanto concerne la sfera di attuazione dell'attività di «sanificazione», ha precisato che «il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima non deve sottintendere attività di verifica e manutenzione» Inoltre, si specifica che il decreto definisce la sanificazione come un «complesso di procedimenti e di operazioni»; pertanto «Le operazioni previste per il controllo ed il miglioramento vanno intese come un insieme di attività interconnesse tra di loro.
Qualora, invece, venga svolta una sola di tali attività, riguardante il controllo della temperatura, dell'umidità, della ventilazione o del rumore non si può parlare di sanificazione e pertanto non è richiesta l'iscrizione ai sensi della legge 82/94».

Per svolgere l’attività di sanificazione, l’impresa deve necessariamente avere determinati requisiti di capacità economico-finanziaria ed un Responsabile tecnico (un po’ come nel nostro settore) che abbia specifici requisiti tecnico-organizzativi ed un rapporto di immedesimazione con l’impresa.

La “sanificazione”, quindi, riguarda un “complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti” e non si applica pertanto agli impianti.
Per quanto riguarda le operazioni che gli installatori compiono sui “condotti d’aria” la loro corretta definizione è da riferirsi alla manutenzione ordinaria del complesso impiantistico aeraulico.

L’ambito di azione dell'installatore si limita al mantenimento delle caratteristiche di funzionamento e funzionalità del sistema impiantistico aeraulico (macchina UTA, canalizzazione, filtri e accessori), alla pulizia dei filtri, del canale e delle zone interne alla macchina, tutte operazioni che restano di assoluta e totale competenza dell'installatore.
In poche parole l'impresa di pulizia non può sanificare i condotti se questi non sono stati smontati e sezionati singolarmente, ripuliti, trattati e rimontati correttamente dall'installatore.
Analogamente l'installatore può sicuramente adottare tutti i criteri di pulizia dai filtri alle chiusure antifiamma, alla bocca di erogazione, che di fatto rientrano in attività di manutenzione ordinaria, ma non può dichiarare sanificate queste ultime.

In pratica, se l'installatore vuole "sanificare" ovvero abbattere la carica batterica all'interno dei condotti e certificare l’attività deve rivolgersi ad azienda specializzata, mettere i canali singolarmente nella disponibilità della azienda che provvederà con reagenti antibatterici alla pulizia dei canali.

Diversamente, per quanto concerne le competenze dell'installatore è possibile qualsiasi attività di pulizia, intesa come manutenzione ordinaria dell'impianto.