E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile u.s. il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 2 marzo 2018 che contiene l’elenco delle opere edili ed impiantistiche che sono realizzabili in regime di attività edilizia libera.
Il Decreto (vedi qui l'allegato ) è stato emanato in attuazione del Dlgs 222/2016 (il cosiddetto decreto Scia 2) avendo avuto l’approvazione della Conferenza Unificata ed è immediatamente operativo.
L’elenco, non esaustivo in quanto potrebbe in seguito essere “allargato” ad altre tipologie di intervento , specifica quali siano gli interventi di edilizia privata che non richiedono comunicazioni (Cil, Cila, Scia), né permesso di costruire. Per quanto concerne il settore impiantistico riguardano:
- Ascensori ed impianti di sollevamento;
- Reti fognarie;
- Pompe di calore aria-aria (potenza nominale inferiore ai 12 kW);
- Pannelli solari, fotovoltaici (fuori dai centri storici) e generatori microeolici;
- Impianti:
- elettrici,
- per la distribuzione e l’utilizzazione del gas;
- Idrici ed igienico-sanitari;
- illuminazione esterna;
- antincendio;
- climatizzazione;
- estrazione fumi;
- di antenna/parabola ed altri sistemi di ricezione/trasmissione;
- impianti volti alla eliminazione di barriere architettoniche (ascensori, montacarichi, servoscala, rampe, etc.)