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IMPORTANTE NOTA SU REGOLAMENTO UE 315/2017 E D.LGS 106/2017 SUI CAVI “CPR”

Il Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione (Regolamento UE 305/2011, conosciuto tra gli installatori di impianti anche come Regolamento CPR) prevede che tutti i materiali utilizzati nelle opere di ingegneria civile, e come tali anche i cavi di energia, comando e comunicazione immessi sul mercato dal 1° luglio 2017, debbano essere marcati CE ed accompagnati da una Dichiarazione di Prestazione (DoP) se destinati ad essere incorporati permanentemente negli edifici e nelle opere di ingegneria civile.

La Commissione Europea ha infatti deciso di considerare per i cavi anche la Reazione al Fuoco e la Resistenza al Fuoco, riconoscendo l’importanza del loro comportamento al fuoco ed il loro ruolo in caso di incendio.
Il Regolamento UE 305/2011, in vigore dal 2013, è stato recentemente attuato, nelle parti di competenza degli Stati membri, dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE" che ha introdotto, tra le altre previsioni, importanti sanzioni amministrative e penali per tutti i soggetti coinvolti nella filiera.
Pertanto il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione, il collaudatore e il progettista che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzano o prescrivono prodotti non conformi al Regolamento CPR possono incorrere nelle sanzioni indicate negli articoli 19 e 20 del Decreto Legislativo.
Sia pure in maniera non ufficiale, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed i Vigili del Fuoco hanno chiaramente fatto capire che l’utilizzo dei cavi di cui è dimostrata la legale immissione sul mercato prima del 1° luglio 2017 è ammesso senza termini temporali.
La norma armonizzata riguardante la costruzione dei cavi è la EN 50575 il cui periodo di
coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1° luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate è tale che i fabbricanti hanno potuto immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri entro e non oltre il 1° luglio 2017.
Ciò significa che alla fine del periodo di coesistenza, ovvero dopo il 1° luglio 2017, il prodotto, per poter essere legalmente immesso sul mercato, deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato di Dichiarazione di Prestazione (DoP) prevista dal Regolamento. In pratica, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione.
L’art. 20 del D.lgs 106/2017, che parla di “utilizzo”, non proibisce quindi l’impiego di prodotti non marcati CE, ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. In pratica, se un prodotto (in questo caso i cavi) è stato immesso sul mercato prima del termine del periodo di coesistenza della norma armonizzata (i cavi devono pertanto essere stati acquistati entro il 30 giugno 2017), quel prodotto viene considerato legalmente immesso sul mercato.
Il prodotto può quindi essere utilizzato senza limiti temporali (in pratica sino ad esaurimento scorte) senza per questo violare alcuna norma o provvedimento non essendoci alcuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.
La variante 4 della Norma CEI 64/8, inoltre, nonostante non possa avere carattere impositivo (facoltà attribuita solo alle leggi), diventa importante in quanto ha valore di consenso tra gli attori in causa e, se richiamata nei contratti assume valore privatistico. Pertanto, in caso di richiamo normativo all’interno di un contratto tra privati, la Norma CEI 64-8 V4 diviene obbligo di adempimento.
Analoga considerazione può essere fatta per i contratti con la pubblica amministrazione. Se infatti il richiamo alla norma è all'interno di un contratto con la pubblica amministrazione il richiamo stesso diventa un atto obbligatorio.
Questo sopra specificato smentisce le “tesi” di certa stampa specialistica di settore che anziché informare correttamente i propri lettori del settore elettrico, non ha fatto loro un buon servizio nel pubblicare articoli fuorvianti e lontani dalla coerenza con i testi normativi, con il solo scopo di denigrare le azioni e l’attività delle associazioni di categoria.

 

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