Legittimo il trasferimento del certificato delle persone anche senza scambio di documentazione tra le parti.
Una nota trasmessa da ACCREDIA alle associazioni artigiane, al Ministero dell'Ambiente ed agli enti di certificazione in relazione al problema del trasferimento della certificazione F-GAS per le persone riporta il parere (ancora non ufficiale) dello IAF secondo il quale è legittimo il trasferimento di un certificato dello stesso schema di certificazione (ISO 18024 sulla certificazione delle persone), se fatto tra soggetti (gli organismi di certificazione) accreditati dallo stesso ente di accreditamento (in questo caso ACCREDIA) anche senza la necessità di uno scambio di documentazione tra i due organismi di certificazione.
Pur non volendo entrare negli aspetti civilistici della questione, la nota di ACCREDIA conferma la posizione da noi tenuta sull'argomento e cioè che nel trasferimento di un certificato da un organismo di certificazione ad un altro non vi è necessità di alcuno scambio di documentazione tra organismi facendo in tal modo venir meno la legittimità di qualsiasi richiesta di pagamento da parte degli organismi di certificazione per il trasferimento del certificato.
Come si ricorderà il problema era nato dal fatto che diversi organismi di certificazione, in caso di trasferimento della certificazione ad altro organismo, imponevano costi documentali non giustificati né dalla complessità della pratica da espletare, né dalla semplicità delle informazioni da fornire.
"L'accreditamento rilasciato da Accredia - ha dichiarato Guido Pesaro, Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti - è di per sé garanzia che la certificazione è stata rilasciata secondo quanto previsto dalle normative di riferimento e pertanto non si riesce a comprendere il motivo per il quale un tecnico che voglia trasferire la sua certificazione debba richiedere all'organismo che lo ha certificato la sintesi dei documenti relativi all'esame di certificazione e la situazione aggiornata del suo certificato a dimostrazione della certificazione ottenuta e già iscritta in un registro pubblico. Queste informazioni - ha proseguito Pesaro - possono essere fornite all'organismo subentrante semplicemente dalla persona stessa attraverso una autocertificazione e verificata attraverso la consultazione del registro F-GAS".