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Pasticci del Ministero sul decreto di proroga di sostituzione dei Libretti di Impianto

In proposito dell'articolo pubblicato ieri circa la "Scadenza prorogata per Libretto di Impianto", riportiamo alcune considerazioni di CNA Installazione Impianti.

Leggendo alla lettera il combinato disposto tra il D.M. 10 febbraio 2014 che ha istituito il Libretto di Impianto ed il testo del Decreto 20 giugno 2014 (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale), si evince che, purtroppo, non vi è stata alcuna "proroga", ma addirittura è stato introdotto un termine tassativo entro il quale gli impianti termici devono essere muniti di libretto.

Il nuovo testo del comma 1 dell'art. 1 del D.M. 10 febbraio, a fronte delle modifiche introdotte, va letto come segue: "Entro e non oltre il 15 ottobre 2014 gli impianti termici sono muniti di un Libretto di Impianto per la climatizzazione conforme al modello riportato all'Allegato I del presente Decreto".

Analogamente, il comma 1 dell'art. 2 del D.M. 10 febbraio reciterà "Entro e non oltre il 15 ottobre 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione […] il rapporto di controllo di efficienza energetica si conforma ai modelli […].

Il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE) ha evidentemente provato in qualche modo a correre ai ripari con un comunicato stampa che però contiene evidenti contraddizioni e non risolve i problemi insiti del decreto. Il MiSE, infatti, nel comunicato pubblicato nel suo sito specifica che "il 15 ottobre 2014, pertanto, è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto", precisazione che contrasta in maniera evidente con quanto ufficialmente prevede il D.M. 20 giugno 2014 ovvero l'obbligo di munire gli impianti termici di libretto "entro e non oltre il 15 ottobre". Inoltre, va sottolineato che le previsioni contenute in un Decreto Ministeriale non possono (purtroppo) essere modificate da un comunicato stampa; a fronte infatti di un eventuale contenzioso, che ci auguriamo naturalmente non avvenga mai, una precisazione fatta tramite comunicato stampa non ha alcun valore da un punto di vista legislativo e giurisprudenziale.

Ad ulteriore dimostrazione del caos che evidentemente ha sotteso la scrittura del decreto di "proroga" c’è il fatto che la data del 1° giugno 2014 è presente anche al comma 8 dell'art. 3 del D.M. 10 febbraio (quando si specifica che "per gli impianti esistenti alla data del 1°giugno […]"), ma incredibilmente ci si è dimenticati di modificarla.

Ribadiamo pertanto, d'intesa con l'Ufficio Legislativo di CNA Nazionale, che è stato introdotto un termine perentorio entro e non oltre il quale gli impianti dovranno essere dotati di libretto.

Una soluzione all'incredibile pasticcio combinato con il D.M. 20 giugno può essere quella adottata dalla Regione Abruzzo (v. sotto) che ha fatto propri i contenuti del comunicato stampa ministeriale ed ha inviato una mail (vedi sotto) a tutte le autorità competenti della Regione invitandole ad uniformarsi all'interpretazione secondo la quale quella del 15 ottobre 2014 è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto. Si tratta naturalmente di un palliativo che ha però una sua "ufficialità" in quanto disposizione emanata da un soggetto istituzionale.

Come CNA Installazione Impianti continueremo comunque il nostro impegno per ottenere una modifica del decreto.


TESTO DELLA MAIL DELLA REGIONE ABRUZZO


Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto che fissa al 15 ottobre 2014 la scadenza entro la quale il Libretto di Impianto per la climatizzazione ed il Rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, siano conformi ai modelli di cui al D.M. 10 febbraio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico.
Il 15 ottobre 2014, pertanto, è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto.
La predetta sostituzione può avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. 74/2013 o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti.
Fino al 15 ottobre 2014 nelle operazioni di controllo o negli interventi sopra richiamati e nelle nuove installazioni possono essere utilizzati sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto.