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Norma CEI 64-8 sugli impianti elettrici: nessun patto in deroga tra installatore e cliente.

Tuttonormel, la più seguita rivista del settore elettrico, ha pubblicato nel numero di giugno 2014 un altro articolo nel quale si continua a sostenere la liceità di patti in deroga tra installatore e cliente che consentano di applicare la norma CEI 64-8 ad esclusione del cap. 37 che riguarda gli aspetti prestazionali (livelli 1, 2, 3) dell'impianto.

Come CNA Installazione Impianti abbiamo in passato avuto più volte occasione di ribadire che il patto in deroga non è applicabile in una dichiarazione di conformità per gli impianti ricadenti nella norma CEI 64/8. Innanzitutto va chiarito che la deroga alla norma CEI 64/8 è una tesi di una rivista, per quanto prestigiosa, e non può essere presa come oro colato. La dichiarazione di conformità, secondo i modelli ufficiali di cui agli allegati del DM 37/08, non reca la dizione dei patti in deroga, bensì la applicabilità alla norma (tutta, non solo una parte) a cui gli impianti fanno riferimento. La norma è ragione di regola e di ordine.

D'altronde, la legge su questo punto è chiara e non dà adito ad interpretazioni di sorta. Il DM 37/08 (art. 6, comma 1) recita "Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte,(…). Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI (…) si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte". Inoltre la legge 186/68 (citata nell'articolo di Tuttonormel) era ancora più esplicita in quanto all'art. 1 specificava che "Tutti  (…) gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte" ribadendo, all'art. 2. che "le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte".

Nel dettato della norma CEI 64/8 all'allegato A ( allegato che ha accluso la variante 3 della norma stessa) viene specificato che sono imprescindibili, dalla applicabilità della norma stessa, gli aspetti della sicurezza rispetto a quelli delle prestazioni, pertanto chiunque, anche contro il volere del committente, è tenuto a realizzare gli impianti elettrici nelle civili abitazioni, nella elasticità o nella rigidità della norma stessa, aprendo il dialogo con il committente sulle opportunità migliorative che la norma oggi offre.

Non è il committente che decide, solo per un mero valore di carattere economico, la deroga alla norma ed impone all' installatore di realizzare impianti sotto deroga elidendo la norma stessa. Chi realizza e concepisce un impianto sono il progettista e l'installatore. Chi firma, sotto la sua responsabilità, la dichiarazione di conformità quale atto pubblico è l'installatore.

Pertanto raccomandiamo calorosamente ai nostri associati di rispettare le regole delle norme senza applicare o far applicare alcun patto in deroga, mettendoli in tal modo al riparo da eventuali sanzioni, che resta una pura ipotesi di un editore che, seppur autorevole voce nel mondo dell'elettrotecnica, non trova a nostro avviso applicazione pratica nel campo normativo.