Nella G.U. n°149 del 27.06.2013 è stato pubblicato il D.P.R. 16 aprile 2013 n° 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D. Lgs. 19.08.2005, n° 192".
Il Decreto apporta una serie di modifiche all'intera filiera legislativa della Legge 10/91, partendo dalle temperature negli edifici che non sono più calcolate come media aritmetica, ma come media ponderata nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare.
Viene ora introdotta una temperatura di riferimento anche per la climatizzazione estiva che non deve essere minore di 26° C (con - 2° C di tolleranza) per tutti gli edifici, senza distinzione sull'appartenenza alla categoria E.8.
Difficilmente tale parametro sarà rispettato anche nel residenziale e fa specie la mancata considerazione che l'impianto potrebbe funzionare grazie all'energia fornita dal fotovoltaico, senza gravare sui consumi della rete e sui costi dell'utente.
Le autorità comunali possono comunque concedere deroghe ai limiti di temperatura per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili qualora:
- le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite
- l'energia termica per la climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
Poiché il decreto presuppone di fornire maggiore impulso al catasto degli impianti, spesso disatteso, ogni impianto centralizzato dovrà ora esporre la tabella che indichi anche il codice dell'impianto assegnato dal "catasto territoriale degli impianti termici".
Viene rivista, in generale, la condotta del terzo responsabile ed oggi la delega non è più consentita in caso di:
- singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato
- impianti non conformi alle disposizioni di legge, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma.
Tale delega decade nel caso dei condomini in cui il delegante non autorizzi (con apposita delibera) il terzo responsabile ad effettuare, entro 10 giorni dalla relativa comunicazione, gli interventi :
- non previsti al momento dell'atto di delega
- richiesti dalle evoluzioni della normativa
- indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico
- indispensabili alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative.
Il delegante deve infatti:
- porre in essere ogni comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente
- garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati.
Gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, qualora definissero e dichiarassero esplicitamente al committente o all'utente le istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione, dovranno indicare precisamente:
- quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose
- con quale frequenza le operazioni vadano effettuate.
Gli impianti termici (tutti) devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione" che in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile deve essere consegnato all'"avente causa", aggiornato e completo degli allegati.
In occasione degli interventi di controllo (ed eventuale manutenzione) solo però su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, va eseguito un controllo di efficienza energetica che deve riguardare :
- il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del D. Lgs. 192/05 e s.m.i.
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti
Si noti che, purtroppo, l'allegato A al quale si riferisce (D. Lgs. 192/05 e s.m.i.) non contiene alcuna definizione esplicita di "sottosistema di generazione".
I controlli di efficienza energetica, oltre a quanto descritto nella tabella con le relative periodicità, dovranno essere realizzati:
- all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
La periodicità dai controlli è stata allungata.
In precedenza, essa era così prevista:
- ogni anno, per impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW
- ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto precedente, di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con un'anzianità di installazione superiore a 8 anni
- ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35kW.
Ora per le caldaie:
- generatori 10<P<100 kW: 4 anni
- generatori P>100 kW: 2 anni
Per le pompe di calore elettriche:
- generatori 12<P<100 kW: 4 anni
- generatori P>100 kW: 2 anni
Si noti che, per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale tra 10 kW e 100 kW alimentati a gas (metano o GPL) e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
Questo potrebbe paradossalmente significare che le PA non eseguano affatto controlli se istituiscono il catasto e le procedure di autodichiarazione, ma si tenga ulteriormente presente che la caratteristica delle pompe di calore è di avere due potenze diverse in funzione del ciclo estivo e invernale: ciò potrebbe configurare due situazioni normative diverse.
Le macchine frigorifere e le pompe di calore, per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5%.
Non è stato specificato se per le seconde si intende il COP o l'EER o in quale condizione di carico e di lavoro.
Certamente per la manutenzione occorrerà fornire una lista di operazioni necessarie per il controllo ed il ripristino del rendimento come ad esempio:
- verifica del funzionamento del compressore/inverter
- verifica sottoraffreddamento e surriscaldamento
- pulizia degli scambiatori
- verifica temperatura di mandata
In conclusione, occorre in primo luogo attendere la comunicazione del ministero sui nuovi modelli, ma risulta palese un allargamento delle responsabilità di manutentori e installatori.
Si allarga il contesto delle verifiche di manutenzione periodica, con la termoregolazione ed il trattamento dell'acqua e, malgrado i controlli di efficienza energetica siano "diluiti", questi potranno sostituire quelli delle PA con il rischio del venir meno di una motivazione per sostituire i prodotti vetusti.
La verifica dei rendimenti delle pompe di calore e il loro allineamento ai requisiti minimi farà crescere la domanda di formazione su questi sistemi, ma - soprattutto - diventerà oggetto di dibattito per le metodologie da adottare, anche se la limitazione a 12 kW degli impianti di climatizzazione estiva taglia fuori dal contesto buona parte del mercato residenziale.
Per il rispetto delle disposizioni rimane da considerare nel dettaglio la doppia funzionalità delle pompe di calore e se l'impianto, qualora fosse ibrido, la somma di due generatori (Pompa di calore + caldaia) che potrebbero lavorare parallelamente in ciclo invernale ed insistere o meno sul medesimo circuito.
L'attuale definizione contenuta nel D. Lgs. 192/2005 di impianto termico recita infatti: "è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento".
Eliminare i limiti di 10 kW e 12 kW potrebbe forse essere utile per chiarire le eccezioni e per allargare il mercato delle manutenzioni. Dopotutto:
- esistono i medesimi rischi per la sicurezza
- grazie alle abitazioni di classe A ci si orienta verso un downsizing degli impianti