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Gas fluorurati ad effetto serra: ulteriori chiarimenti

I riparatori di piccoli elettrodomestici fuori dall'ambito di applicazione del D.P.R. 43/2012 emanato in attuazione del Regolamento CE 842/2006


In seguito alle diverse richieste di chiarimento che sono pervenute sull'argomento in oggetto, precisiamo quanto segue riportando una nota del Vicepresidente Nazionale CNA Installazione Impianti Lorenzo Bellachioma.

Il D.P.R. 43/2012 è stato emanato in attuazione del Regolamento CE 842/2006 riferito ai gas fluorurati ad effetto serra HFC-PFC-SF6.

Il HFC presente nei frigoriferi domestici di vecchia generazione è il R134a, mentre nei condizionatori - anche domestici - sono attualmente utilizzati gli HFC R403, R407c, R410a, etc...

Tutti i frigoriferi di nuova generazione, invece, da diversi anni non utilizzano più questi tipi di gas, ma gli HFO senza carbonio (R717, R290, R600a, R1270) non soggetti agli obblighi del D.P.R. 43/2012. Inoltre, i frigoriferi caricati con R134a quando sono scarichi o con il compressore da sostituire non vengono generalmente più riparati.

Alle aziende produttrici (ad es.: Elettrolux) che in questi giorni hanno inviato ai propri CAT (Centri Assistenza Tecnica) lettere nelle quali li "invitano" ad ottenere la certificazione f-gas (che oltre ad essere onerosa da un punto di vista economico e burocratico potrebbe rivelarsi inutile per il tipo di attività che viene svolta) quale condizione per proseguire nel rapporto, è stato chiesto di trovare soluzioni diverse (ad esempio, un impegno per i CAT - magari anche contrattualmente formalizzato - ad utilizzare personale certificato qualora si presentasse l'eventualità di intervenire su circuiti frigoriferi contenenti f-gas che consentano comunque di offrire al cliente finale il miglior servizio possibile senza per questo costringere i CAT stessi ad adempimenti che potrebbero risultare costosi ed inutili).

Oltre a quanto sopra, si aggiunga la dubbia interpretazione circa il considerare i frigoriferi domestici come "impianti fissi di refrigerazione" così come definiti dal Regolamento CE 842/2006.

Va inoltre precisato che - qualora qualcuno dei CAT si certificasse, ma non fosse in possesso dei requisiti di abilitazione secondo le lett. a) e c) dell'art. 4, c. 1 del D.M. 37/08 - lo stesso CAT non potrebbe comunque effettuare l'installazione dei condizionatori e la manutenzione straordinaria di tali apparecchiature.

Si ricorda infine che è già stato chiesto da Rete Imprese Italia di escludere i piccoli condizionatori domestici dall'obbligo dell'applicazione del D.P.R. 43/2012.