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Gas effetto serra: istituito il registro

Scattano i 60 gg di tempo per ottenere il certificato provvisorio.
È stato istituito in data 11 febbraio il registro telematico di cui all'art. 13 del D.P.R. n° 43/2012 pubblicato sulla G.U. n° 35 del 11/02/2013.


Attraverso il sito ufficiale del Registro - accessibile all'indirizzo www.fgas.it - imprese e persone possono presentare, esclusivamente in via telematica e con firma digitale(1), la pratica di iscrizione.
Sul portale sono stati pubblicati i fac-simile di modelli delle istanze da presentare alle Camere di Commercio competenti (solo quelle capoluogo di Regione) relative alle domande di:

  • iscrizione al Registro
  • domande di certificazione provvisoria
  • dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui all'art. 13, c. 7 del decreto del D.P.R. n° 43/2012 (v. https://scrivania.fgas.it).


Vi ricordiamo che scattano dall'11 febbraio, i 60 giorni previsti per l'iscrizione al Registro (che scadranno il 12 aprile p.v.); oltre il suddetto termine, sarà possibile l'iscrizione solo se si è in possesso di un certificato definitivo.

Dalla data di richiesta di iscrizione al Registro e di certificato provvisorio, le Camere di Commercio hanno 30 giorni di tempo per le verifiche dei requisiti; dal momento della consegna del certificato provvisorio, le persone e le imprese avranno 6 mesi di tempo per ottenere il certificato definitivo rilasciato dagli organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA e designati dal Ministero dell'Ambiente.

Per l'iscrizione al registro si dovranno pagare, come richiesto ed ottenuto dalla CNA, i soli diritti camerali e non anche la tassa di concessione governativa come in un primo tempo era previsto.

Per le pratiche di richiesta di iscrizione provvisoria al Registro e per la frequenza del corso di formazione (facoltativo) per la preparazione all'esame per il rilascio dell'attestato, rivolgersi a:

  • Dr. Matteo Sacchetti

Ufficio CNA Savona
tel.: 019/829708-Int. 3
e-mail: matteo.sacchetti[AT]cnasavona.it

Vi ricordiamo che sono previste pesanti sanzioni sia per i committenti che per coloro che opereranno in assenza dei requisiti di legge.

(1)La firma digitale e l'invio telematico può essere richiesto presso le sedi CNA.