Con l’Ordinanza 11 Novembre 2021 (G.U. n.272 del 15.11.2021), firmata dal Ministro della Salute e dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, è stato aggiornato il protocollo tra Governo e parti sociali recante “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”.
Il protocollo, come noto, era stato sottoscritto tra Governo e parti sociali il 20 Marzo 2020 su proposta dell’allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e fu successivamente inserito quale Allegato 14 al DPCM 2 Marzo 2021.
L’ordinanza 11 Novembre 2021 conclude il percorso di confronto con le associazioni avviato dal Ministro Giovannini il 9 Settembre 2021 e aggiorna e ribadisce che: “le attività relative al trasporto e alla logistica devono svolgersi nel rispetto del documento recante «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”.
Il nuovo Protocollo, conferma sostanzialmente l’impianto del precedente, con misure comuni in premessa e misure specifiche per i diversi comparti: aereo, autotrasporto merci, trasporto pubblico locale, ferroviario, marittimo e portuale, servizi di trasporto non di linea.
Tra gli aspetti di maggiore rilievo, si segnala:
PARTE COMUNE
- In zona bianca e in zona gialla sono consentiti in presenza corsi di formazione nel rispetto dei protocolli di sicurezza; viene precisato che risulta essere particolarmente importante garantire i corsi relativi a titoli e certificazioni obbligatorie richieste al personale viaggiante
SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
- L’accesso agli uffici in aziende diverse dalla propria è consentito secondo modalità previste dalla stessa.
- Viene ribadito che le aziende diverse dalla propria, devono garantire l’utilizzo di servizi igienici dedicati.
- Viene confermato che, se sprovvisti di mascherine, gli autisti devono rimanere a bordo del mezzo.
- Le operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti devono avvenire con modalità che non prevedono contatti diretti tra operatori e autisti ai quali, qualora non in possesso di mascherine, se in luogo chiuso, è raccomandato il rispetto della rigorosa distanza di due metri.
- È inoltre raccomandato l’utilizzo di modalità di pagamento online o no contact.
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
- È prevista la possibilità per i passeggeri di utilizzare anche la porta anteriore prevedendo l’installazione di un separatore protettivo dell’area di guida.
- L’azienda deve inoltre svolgere l’igienizzazione e la sanificazione dei mezzi almeno una volta al giorno.
SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA
- I sedili posteriori non devono essere occupati da più di due passeggeri se non sono componenti dello stesso nucleo familiare.
- All’interno del veicolo dovranno possibilmente essere installate paratie divisorie tra conducente e passeggero.
- Per il conducente vige l’obbligo di indossare una mascherina chirurgica o un DPI di livello superiore.
- Vige anche per il personale conducente tali servizi l’obbligo della Certificazione verde.