È stata pubblicata pochi giorni fa la sentenza del TAR del Piemonte che fa sue in tutto e per tutto quanto ribadito da CNA Fita ovvero che il Contributo ART non sia dovuto.
Già tempo fa la chiara posizione di CNA era stata divulgata alle imprese private del settore del trasporto merci ed era stato consigliato di opporsi al pagamento inviando all'Autorità una lettera con la quale o venivano esposte le ragioni del mancato pagamento o quantomeno veniva data alle aziende, che avessero già pagato il contributo, la possibilità di cautelarsi riservandosi di richiedere successivamente la restituzione di quanto indebitamente versato.
La sentenza del TAR del Piemonte va peraltro a chiarire bene questi aspetti e a conferire ulteriore forza alle aziende di autotrasporti che non hanno dato seguito al pagamento del contributo molte delle quali, nei giorni scorsi, hanno ricevuto da ART un'ulteriore lettera di sollecito.
Il Tribunale amministrativo ha infatti ben specificato che sono soggette al pagamento del contributo solamente le aziende che operano in un settore dove l'Autorità abbia concretamente avviato, prima di adottare la delibera di pagamento, l'esercizio delle proprie competenze e delle attività proprie istituzionali, precisando che l'impresa deve essere destinataria diretta dell'attività dell'Autorità e non beneficiaria in modo indiretto.
Infatti molte delibere di ART che hanno avuto come oggetto strade, terminal ferroviari, porti o interporti non hanno riguardato direttamente le aziende di trasporto merci benché possano averne ricevuto indirettamente un beneficio.
Nell'ambito di diversi ricorsi risolti in tal senso dal TAR Piemonte si sintetizza che i giudici abbiano escluso dal pagamento gli autotrasportatori, i corrieri aerei e le compagnie di navigazione che trasportano merci mentre sono tenuti a corrispondere il contributo ad ART le società che gestiscono terminal nei porti in quanto direttamente coinvolte da provvedimenti dell'Autorità che ha preso decisioni sulle concessioni.