Alla luce delle novità introdotte per i Call center con la legge 232/2016 che ha riscritto l'art.24-bis del DL 83/2012, è lecito domandarsi se sia sorto l'obbligo anche per le cooperative di taxisti di iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione-ROC.
Le disposizioni stabilite con la riscrittura dell'articolo 24-bis del Dl 83/2012, rispondono ad una necessità di maggior controllo sulle modalità di svolgimento delle attività di call center. Ad esempio, la regola per i call center di iscriversi al Registro operatori della comunicazione-ROC è relativo agli obblighi che i titolari devono rispettare sia in merito alle modalità di erogazione del servizio, sia alle regole relative alla delocalizzazione dei servizi e dei contratti di lavoro applicati.
Detto ciò, occorre precisare che i nuovi adempimenti dettati dalla norma sopra citata, non si applicano indiscriminatamente a tutti i "centri chiamate", ma si applicano esclusivamente alle "attività economiche di call center", cioè alle imprese che erogano i servizi di call center per privati o imprese in virtù di contratti/abbonamenti. Se in una azienda è presente un proprio centro chiamate, che gestisce SOLO le chiamate della propria azienda o delle aziende comproprietarie, non si rileva lo svolgimento di "attività di call center".
In altre parole, non possiamo dire a priori se il servizio di radiotaxi è da iscrivere o no al ROC, in quanto dobbiamo prima verificare se si tratta di "una attività economica di call center erogata a terzi":
- se il servizio di radiotaxi è solo uno dei diversi servizi erogati nell'ambito di una più ampia attività di gestione/smistamento chiamate per le aziende che lo richiedono, allora si configura "una attività economica di call center" da iscrivere al ROC;
- se il servizio di radiotaxi è svolto internamente da una società di taxi che si gestisce le proprie chiamate, non è configurabile come "attività economica di call center", quindi tale società di taxi non deve iscriversi al ROC. Similmente, anche la società di taxi che affida in outsourcing la gestione delle proprie chiamate, non deve iscriversi al ROC (ma sarà l'azienda di call center che gli eroga il servizio di gestione chiamate che si dovrà iscrivere al ROC).
Riferimenti: DL 83/2012, convertito con modifiche in Legge 134/2012 "Misure urgenti per la crescita del paese" (GU 187/2012)