Il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore una particolare forma di responsabilità solidale che riguarda i soggetti coinvolti nell'esecuzione di un contratto di trasporto di cose di terzi su strada mediante autoveicoli (committente, vettore ed eventuale sub-vettore), al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi.
Nel caso in cui il contratto di trasporto non sia siglato in forma scritta, l'obbligo solidale si estende anche alle violazioni del codice della strada ed agli inadempimenti di carattere fiscale commessi nell'esecuzione del servizio di trasporto eseguito per conto del committente.
Si rammenta in proposito che il vincolo solidale del committente può essere sciolto a condizione che lo stesso provveda alla verifica, prima della sottoscrizione del contratto di trasporto, della regolarità del vettore attraverso l'acquisizione di un'apposita attestazione.
L'impresa di trasporto si considera regolare in presenza di tutti i seguenti requisiti:
- Iscrizione all'Albo degli autotrasportatori;
- Iscrizione alla CCIAA;
- Iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale - ove richiesta. Le imprese sino a 1,5 Tonnellate sono esentate dall'obbligo di iscriversi al REN);
- regolarità previdenziale (INPS) ed assicurativa (INAIL).
Dal 16 maggio 2016, la verifica della regolarità può essere effettuata dal committente on-line tramite il portale dell'Albo degli Autotrasportatori [http://www.alboautotrasporto.it].
Per accedere ai servizi "Consultazione regolarità imprese" e "Consultazione dati impresa" occorre effettuare una nuova procedura di registrazione ed ottenere nuove credenziali di accesso secondo le modalità operative indicate nelle guide "Manuale utente - Gestione Utenti Portale Albo" e "Manuale utente - Consultazione regolarità impresa - committente".
A seguito dell'inoltro della richiesta di verifica della regolarità, verrà inviata all'indirizzo PEC con il quale si è registrato il Committente una mail contenente l'attestazione con l'esito della verifica e, se presente, il Durc dell'impresa fornito da INPS/INAIL.
[Scarica qui] la circolare emanata in proposito da CNA-FITA nazionale in data 23 maggio 2016.
Info
Matteo Sacchetti
tel.: 019/829708-Int. 216
e-mail: matteo.sacchetti[AT]cnasavona.it