cna fita

Importante Circolare interpretativa del Ministero del Lavoro in merito al riposo settimanale degli autotrasportatori.

La Circolare 29 aprile 2015 Prot. n° 37/0007136 in merito al riposo settimanale nell'attività di trasporto su strada, facendo un'analisi dell'impianto normativo e sanzionatorio rileva una discrasia nella versione ufficiale italiana dell'art. 8, par. 6, del regolamento (CE) n. 561/2006 "Regolamento (CE) n. 561/2006.

La norma in esame, nella versione italiana, prevede infatti che:
"Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
due periodi di riposo settimanale regolare,
oppure
 un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione".

Il successivo paragrafo 7 dello stesso articolo precisa poi che "qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di ti poso di almeno 9 ore".  

Quindi il testo della norma, nella sua versione letterale, non impedisce di considerare compensata la riduzione del riposo settimanale anche attraverso la fruizione del riposo equivalente in più frazioni, a condizione che le stesse siano prese entro la fine della terza settimana successiva e che siano attaccate ad un altro periodo di riposo di almeno nove ore.

Tuttavia, nella maggior parte delle lingue ufficiali del Regolamento in questione, il medesimo passaggio normativo impone esplicitamente che la fruizione del periodo di riposo settimanale a compensazione di quello eventualmente non goduto dall'autotrasportatore (21 ore al massimo, per il combinato disposto fra l'art. 4, lett. h) e l'art. 8, par. 6) avvenga "in blocco", cioè in una volta sola, alle stesse condizioni sopra richiamate (fruizione prima della fine della terza settimana successiva a quella in cui il previsto riposo di 45 h non sia stato integralmente fruito, e consecutività con un altro periodo di riposo di almeno 9 ore).

In sostanza, il testo letterale della norma, nella maggior parte delle lingue ufficiali dell'Unione, non consente al datore di lavoro di ripartire in più frazioni il credito orario complessivo del lavoratore per le ore di riposo settimanale non goduto, come invece parrebbe consentito, in via interpretativa, dal testo della norma in lingua italiana.

Tutto ciò premesso, pertanto, gli uffici ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali vorranno uniformare la propria attività di vigilanza in materia di autotrasporto secondo l'applicazione della norma nel senso, sopra espresso, sanzionando una compensazione non integrale del riposo settimanale ridotto ai sensi dell'art. 174, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come novellato dalla L. 120/2010.

Resta ferma l'applicabilità della sanzione di cui al primo periodo della citata disposizione, qualora sia accertata anche la violazione della durata massima dei periodi di guida settimanali e delle altre sanzioni previste per le specifiche violazioni accertare.

[scarica qui la circolare ministeriale]