Nella Gazzetta Ufficiale n.166 del 19 luglio 2025, è stata pubblicata la Legge n.105 del 18/07/2025 con la quale è stato convertito il Decreto-legge n° 73/2025, c.d. “Infrastrutture”.
L’articolo 4, della Legge n.105/2025, ha confermato tutte le disposizioni di preminente interesse dell’autotrasporto: tempi di attesa al carico/scarico, termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada e risorse per l’ammodernamento del parco veicolare.
APPROVATA UNA NOSTRA PROPOSTA IN MATERIA DI TEMPI DI ATTESA AL CARICO/SCARICO
Ci preme sottolineare che, sulla specifica materia dei tempi di attesa al carico e scarico, è stato approvato, in fase di conversione, un emendamento sensibilizzato da CNA Fita e promosso tramite i colleghi dell’ufficio legislativo della CNA nazionale. L’emendamento approvato ed inserito nel testo definitivo della legge, esplicita meglio che ai fini del calcolo dei tempi di attesa del vettore, sono ricompresi anche i periodi di attesa dovuti all’inattività del committente, del caricatore o del destinatario della merce. La precisazione, oltre a fare maggiore chiarezza, consente di individuare palesemente ed ufficialmente, oltre al committente, altre due figure che possono essere responsabili dei tempi di attesa: il “caricatore” e il “destinatario della merce”.
NUOVI ARGOMENTI DI INTERESSE INSERITI IN SEDE DI CONVERSIONE
In sede di conversione, i contenuti del c.d. decreto “infrastrutture”, sono stati oggetto di inserimento di altre tematiche di interesse per la categoria, tra cui:
-Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica (L.105/2025, Art. 1- quater): Finalità: fornisce informazioni funzionali alla verifica di conformità dell’appaltatore alla normativa lavoristica, contributiva, fiscale, erariale e dell’IVA.
-Imballaggi – Non obbligatorietà della restituzione (L.105/2025, Art.4, co. 2-bis) - Imballaggi che non rientrano nella definizione di “pallet”: vettore esonerato da obblighi di gestione/restituzione nel caso in cui la merce sia stata imballata o stivata in apposite unità per la movimentazione per mezzo di servizi ancillari (facchinaggio, supporto alle varie fasi logistico-trasportistiche, etc.)
-Trasporti eccezionali – Supporto all’individuazione dei corridoi dedicati (L.105/2025, Art. 4, co. 3-bis). È staro previsto che nel sistema dell’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP), siano integrate le funzioni di pianificazione, validazione e monitoraggio dei corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità.
-Piemonte – Lombardia – Veneto – E. Romagna: Proroga al 1° ottobre 2026 delle limitazioni alla circolazione per i veicoli euro 5 (Art. 5, co. 3-ter).
6 MILIONI DI EURO PER GLI ANNI 2025 E 2026 PER INVESTIMENTI ACQUISTO VEICOLI – RIPARTIZIONE FONDO AUTOTRASPORTO
La Legge n.207 del 30 dicembre 2024, recante legge di bilancio per il triennio 2025-2027, aveva “sottratto” 12 milioni di euro al “fondo autotrasporto”, fissando a 228 milioni di euro (anziché 240 milioni di euro come stanziato per gli anni dal 2019 al 2024), le risorse destinate alla categoria per ciascuno degli anni del triennio 2025-2026-2027.
A fronte di ciò, UNATRAS, avviò immediatamente una fase vertenziale che ha portato, con l’articolo 4, comma 3 della Legge n.105/2025 (di conversione Decreto-legge n°73/2025), ad un recupero, seppur parziale, delle risorse sottratte e destinate all’ammodernamento del parco veicolare:
-6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026
Conseguentemente, la ripartizione delle risorse finanziarie per il settore, per gli esercizi finanziari 2025,2026,2027, come stabilite dal Decreto 30 maggio 2025 (G.U.S.G. n.153 del 4.7.2025), sarà aggiornata come segue (evidenziato in giallo):
TEMPI DI PAGAMENTO
La disciplina relativa ai termini di pagamento del corrispettivo nei contratti di trasporto merci su strada è indicata nei commi 12, 13 e 13 -bis dell’articolo 83-bis del Decreto legge n.112/2008.
Il comma 2, della Legge n.105/2025 (di conversione del D.L. n.73/2025), CONFERMA LE NOVITÀ apportate alla materia relativa al termine di pagamento del corrispettivo introducendo, dopo il comma 15, dell’articolo 83-bis, della Legge n.112/2008, il comma 15-bis, che prevede:
Si precisa che, in linea generale, la legge n. 192/1998 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive) stabilisce che l’intervento dell’AGCM per l’emissione di diffide e sanzioni, in caso di violazioni dei termini di pagamento della subfornitura (nel nostro caso, il servizio di trasporto), sia condizionato alla presenza di un abuso di dipendenza economica.
Considerate le oggettive difficoltà nel definire giuridicamente e formalmente la configurazione di un abuso di dipendenza economica, è stato di fondamentale importanza subordinare l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Antitrust al solo riscontro di una «violazione diffusa e reiterata» della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), perpetrata ai danni delle imprese, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (cfr. l’art. 9, co. 3-bis, secondo periodo, della L. 192/1998).
L’obiettivo, come richiesto nell’audizione svolta dalla CNA il 3 giugno c.a., è che l’AGCM assuma un ruolo proattivo nel censurare e sanzionare condotte da parte di soggetti della filiera dell’autotrasporto che non si configurino come eventi isolati, ma che risultino ripetute nel tempo e diffuse in relazione al numero di violazioni riscontrate.
TEMPI DI ATTESA AL CARICO/SCARICO
La materia dei tempi di attesa al carico e/o allo scarico è disciplinata, dall’articolo 6-bis del Decreto Legislativo n.286 del 21 novembre 2005.
L’articolo 4, della Legge n.105/2025 (di conversione del D.L. n.73/2025), comma 1, CONFERMA LA SOSTITUZIONE di quanto precedentemente previsto nel testo dell’articolo 6-bis del D.L.gs n.286/2005, prevedendo:
I tempi di attesa durante le operazioni di carico e scarico rappresentano una delle criticità più ricorrenti nel settore dell'autotrasporto, con impatti significativi su efficienza, costi e sostenibilità ambientale.
Le modifiche introdotte, seppur non risolutive di per sé, forniscono alle imprese uno strumento rinnovato e aggiornato per avanzare le proprie rivendicazioni.
A nostro avviso, l'aspetto più rilevante è aver saputo mettere sotto i riflettori le figure che potrebbero essere i veri responsabili dei ritardi e, di conseguenza, aver stimolato l'attenzione su possibili percorsi per superare le criticità finora caratterizzanti le operazioni di carico e scarico.
È importante sottolineare che le problematiche sono spesso legate anche a fattori strutturali, come la carenza di infrastrutture adeguate, inefficienze nei processi di gestione dei terminal, e il sovraccarico di porti e hub logistici.
Tuttavia, riteniamo che il nuovo testo dell’articolo 6-bis del Decreto Legislativo n.286/2005, unitamente a una maggiore collaborazione tra autorità portuali, enti locali, stakeholder e imprese di trasporto, possa contribuire significativamente a ottimizzare i flussi logistici.
Un ulteriore impegno, che intendiamo assumere, riguarda la sensibilizzazione degli uffici competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), affinché predispongano e diffondano un regolamento applicativo capace di chiarire in modo ancora più preciso la reale portata delle norme aggiornate, favorendo così una loro più efficace attuazione.
Le innovazioni normative, se applicate correttamente, rappresentano uno strumento concreto per ridurre i ritardi e migliorare la competitività del settore.
Infine, nella pagina che segue, vi riproponiamo una scheda che potrebbe essere utile per raccogliere e quantificare i tempi di attesa, determinare l’eventuale esubero dei tempi di franchigia, e quindi facilitare le rivendicazioni delle imprese di autotrasporto in merito alle richieste di indennizzo (già fornita nella nostra precedente circolare in materia ma ora aggiornata con i contenuti della legge di conversione n.105/2025).-