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Firmato il primo contratto integrativo provinciale dell'edilizia anche per il settore artigiano

Con la sigla di tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori e di quelle datoriali, il 12 luglio 2016 è stato firmato il primo Contratto Integrativo Provinciale dell'Edilizia rivolto anche alle imprese del comparto artigiano.


Per la prima volta, il Contratto vede la stipula congiunta di tutte le associazioni datoriali presenti sul territorio - ANCE insieme a CNA e CONFARTIGIANATO - realizzando così il Contratto Integrativo sia del CCNL Industria che del CCNL Artigiano.
Riguardo i contenuti economici, il testo tiene conto del tasso di inflazione negativo per cui, primo caso dal dopoguerra in poi, non vede incrementi della retribuzione o delle componenti accessorie, mantenendo stabile il carico contributivo e incentivando la premialità, con una complessiva razionalizzazione del sistema delle regole.


Diamo di seguito una breve sintesi dei principali contenuti.


Premessa: accentua l'impegno delle Parti nell'azione di contrasto al mancato rispetto delle regole, inserendo il divieto all'uso incontrollato e distorsivo dei voucher e dei contratti a chiamata.
Art. 2 - Orario di lavoro: eleva da 1 a 3 milioni di euro il valore delle opere per le quali possono essere concordati con i Sindacati regimi diversificati di lavoro ed eventuali condizioni accessorie.
Art. 3 - EVR: viene recepito il tetto nazionale del 4% determinato dal CCNL, il quale - tuttavia - verificato sui parametri provinciali relativi al 2016, conduce a risultato zero. L'EVR, pertanto, non trova applicazione.
Art. 9 - Indennità sostitutiva di mensa: viene elevata a 9,50 euro, valore prossimo al costo ormai sostenuto dalla stragrande maggioranza delle imprese per la fornitura di un pasto caldo o del servizio di mensa.
Art. 10 - Indennità di trasporto: viene elevata a 3 euro per gli aventi diritto.
Art. 12 - Accantonamenti in Cassa Edile: nella sostanza invariato, con l'inserimento di precisazioni per la CIGO delle Aziende interinali ed il rinvio della parte relativa alle modalità di versamento alla più appropriata sede del Regolamento della Cassa Edile pubblicato e aggiornato on-line.
Art. 14 - Enti Paritetici: si limita a prendere atto della recente fusione dell'Ente Scuola Edile e del CPT nell'Ente Unificato.
Art. 16 - Vestiario: il requisito delle ore lavorate è relativo a quelle maturate presso la Cassa Edile di Savona. Viene inoltre riformata la modalità di fornitura, tramite la forma dell'acquisto collettivo da parte della Cassa stessa.
Art. 18 - Contribuzioni in Cassa Edile: vengono modificate alcune aliquote, come da tabella di raffronto, con la precisazione che le medie tengono conto del rapporto Imprese iscritte/Imprese-bonus. Le modifiche mantengono pressoché invariato il carico contributivo, potenziando il delta della premialità, che passa dall'attuale 3,15% al 3,50%. Vengono inoltre semplificati e razionalizzati i requisiti di accesso e viene istituito uno sgravio di 200 euro per le imprese che ospitano gli stages formativi dell'Ente Unico
Art. 25 - RLST: per la minoranza di imprese non dotate di un RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), il contributo RLST è elevato a 0,55%.
Artt. 23 e 26 - Vacanza contrattuale e decorrenza: per consentire un agevole aggiornamento dei programmi-paga, la decorrenza è fissata al 1° ottobre 2016, mese di retribuzione nel quale è prevista la corresponsione di una "una tantum" di 100 euro compensativa di due anni di vacatio contrattuale.


La normativa per gli impiegati relativa alle indennità di mensa e di trasporto prevede adeguamenti percentualmente uguali a quella per gli operai.


[Scarica qui] il testo del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti da Imprese Edili ed affini.