La recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 02280/2019 pubblicata lo scorso 8 aprile fa finalmente chiarezza su cosa debba intendersi per “somministrazione” e risulta pertanto dirimente sulle più svariate interpretazioni in materia che, oltre ad essere contrarie alle disposizioni contenute nella legge nazionale, creano incertezza nei confronti degli operatori del settore, in primis delle botteghe artigiane costrette a difformi comportamenti e limitazioni basate sui regolamenti comunali e sulla condotta degli organi di controllo.
I divieti imposti dalle svariate circolari ministeriali e gli stringenti limiti legislativi imposti da alcune Regioni sono infatti in contrasto con quanto stabilito dalla Legge nazionale del 4 agosto 2006 n. 248 e dal d.legislativo 114/1998 nel quale espressamente si fa divieto di chiedere autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.
Viene inoltre ribadita all'art. 4 c. 2-bis anche la possibilità di consumo sul posto ai panifici.
Vale quindi il principio generale secondo cui negli esercizi di vicinato è ammesso il consumo sul posto di prodotti di gastronomia purché in assenza del “servizio assistito” di somministrazione che consiste in un vero e proprio servizio al tavolo offerto dal gestore dell'attività.
Deve quindi concludersi che, in assenza di un vero e proprio servizio al tavolo da parte di personale impiegato nel locale, il mero consumo del prodotto acquistato non integra il superamento dei limiti di esercizio dell'attività di vicinato.
La CNA si impegnerà a far chiarezza anche a livello regionale su questo aspetto al fine di rendere finalmente chiara la legge agli operatori del settore e ad evitare tutte quelle difformità che ancora oggi persistono tra i vari Comuni e che peggiorano il livello già alto di burocrazia del nostro Paese.
Si allega qui: Sentenza del CdS