CNA Nazionale ha posto al Ministero della Politiche Agricole Alimentari e Forestali alcuni quesiti.
1. Chi non ha mai usato il registro delle sostanze zuccherine cosa deve fare?
2. In che sanzione può incorrere?
3. Esiste una sanatoria?
Queste le risposte del Ministero.
"La mancata attivazione del registro delle sostanze zuccherine ai sensi dell'art. 28 della legge 82/2006 è sanzionabile dall'art. 35, comma 14, della medesima legge. Se ne ricorrono le condizioni, è applicabile la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116.
Secondo quanto stabilito dal medesimo articolo 28, comma 3, della legge n. 82/2006, i laboratori "artigiani" rientrano tra gli utilizzatori esonerati dall'obbligo di tenuta dei registri delle sostanze zuccherine.
Pertanto, l'esonero non riguarda i commercianti all'ingrosso di sostanze zuccherine, anche se sono imprese artigiane, ma soltanto le ditte artigiane che utilizzano tali sostanze, ovverosia che le impiegano come ingrediente nella preparazione di altri prodotti (biscotti, prodotti dolciari, bevande, etc...)".