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Alimentaristi: importanti novità

In vigore dal 24 ottobre le nuove regole per la disciplina delle relazioni commerciali nella cessione di prodotti agroalimentari.


 
Il 24 ottobre 2012 sono entrate in vigore le disposizioni dell'art. 62 del D. L. 24.01.2012, n° 1 recante le disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività come convertito in legge dalla L. 24.03.2012, n° 27.
Tali obblighi investono:
a) la stipula di un contratto per le transazioni commerciali agroalimentari;
b) i tempi di pagamento.
Le modalità applicative sono stabilite da un apposito decreto - in corso di pubblicazione a cura del Ministro delle politiche agricole alimentari di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico - che tiene conto di gran parte delle osservazioni presentate in proposito da CNA Alimentare.

Stipula del contratto per le transazioni commerciali agroalimentari
I contratti che hanno per oggetto la cessione dei prodotti agroalimentari, ad eccezione di quelli con il consumatore finale, devono essere stipulati in forma scritta e devono essere indicati a pena di nullità:
- la durata
- le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto
- il prezzo
- le modalità di consegna
- le modalità di pagamento
In sostituzione
di un contratto vero e proprio, a condizione che vengano inseriti tutti gli elementi sopra dettagliatamente descritti, possono essere utilizzati:
- contratti di cessione di prodotti
- documenti di trasporto o di consegna ovvero la fattura
- ordini di acquisto (ad es.: buoni d'ordine, preventivo d'ordine, commessa d'ordine, etc...) con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti
- accordi quadro o contratto base
- accordi interprofessionali
Si ricorda che i documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture, devono riportare la dicitura "assolve gli obblighi di cui all'art. 62, c. 1 del D. L. 24.01.2012, n° 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 24.03.2012, n° 27"

I pagamenti
Il pagamento del corrispettivo riferitosi a succitati contatti deve essere effettuato:
- entro 30 giorni per i prodotti deteriorabili di seguto elencati
a. Prodotti agricoli, ittici ed alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni
b. Prodotti agricoli, ittici ed alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni
c. Prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5
d. Tutti i tipi di latte
- entro 60 giorni per tutte le altre tipologie di prodotto
I termini di pagamento decorrono, di regola, dall'ultimo giorno del mese di ricezione della fattura (la fattura si intende ricevuta se inviata con mezzi di trasmissione legalmente certi quali posta elettronica certificata, raccomandata con A/R, documento firmato a mano dal ricevente con allegato il documento di identità dello stesso, etc...).
In caso di incertezza sulla data di ricezione della fattura, fa fede la data di consegna della merce.
 

Le sanzioni
- Salvo che il fatto costituisca reato (ossia sia previsto come tale dal Codice Penale), il contraente (ad eccezione del consumatore finale) che contravviene agli obblighi della stipula dell'atto in forma scritta è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 20.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente (ad eccezione del consumatore finale) che contravviene agli obblighi di una condotta commerciale corretta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento stabiliti dalla norma medesima è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 500.000,00. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

Info
Dott. Matteo Sacchetti
tel.: 019.829708-Int. 213
e-mail: matteo.sacchetti@cnasavona.it