Mercoledì 20 novembre scorso si è svolta la prima udienza al TAR del Lazio sul ricorso presentato da 5 imprese associate alla CNA affinché venisse accertata l’illegittimità della circolare dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio u.s. recante le modalità attuative di quanto previsto dall’art. 10 del DL Crescita e dello stesso art. 10 per violazione delle regole di concorrenza.
Nel corso dell’udienza, come previsto, il giudice ha prospettato come migliore sede per valutare la complessa questione della violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato la sede del merito e non già quella della sospensiva del provvedimento.
Quella richiesta, va precisato, era stata avanzata, come è normalmente prassi in questi casi, per “accelerare” il procedimento che altrimenti si sarebbe dilungato per un periodo di 3-5 anni senza che avessimo neppure un giudice investito della questione.
CNA ha quindi, condiviso questa valutazione rinunciando alla richiesta cautelare chiedendo che le controparti rinunciassero alle spese processuali per questa fase: ENEL X (da noi citata in quanto controinteressata alla materia in causa) e l’Avvocatura dello Stato (per l’Agenzia delle Entrate) entrambe presenti in aula hanno accettato.
La nostra rinuncia alla sospensiva, fatta anche per evitare possibili, anche se improbabili, provvedimenti negativi presi per fare in fretta e, quindi, non adeguatamente ponderati (e che avrebbero sicuramente indebolito la posizione nella trattativa), ci consente tra 6 mesi, un periodo decisamente breve considerando i tempi del TAR del Lazio generalmente più lunghi di quelli degli altri uffici, di proporre l’istanza di prelievo affinché la questione possa essere decisa nelle forme più appropriate del merito in modo da arrivare a discutere il tema di fronte alla Corte di Giustizia Europea.
In questo contesto si inserisce la recente segnalazione dell’Antitrust n. S3712 che ha confermato l’effetto distorsivo del mercato causato da quanto introdotto dall’art. 10 nonostante le modifiche apportate alla norma.
Pertanto, chiederemo quanto prima all’Antitrust di intervenire a nostro sostegno davanti al Tar e alla Commissione Europea per sanzionare l’alterazione del mercato riconosciuta, per la seconda volta, essere stata prodotta dagli effetti dell’art. 10.
Vi terremo aggiornati.