La L. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) art. 1 commi 125-129 prevede, tra l'altro, che le imprese che abbiano ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici per un importo pari o superiore ad Euro 10.000,00, da parte di:
Pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs 2013/33 (quindi anche società a controllo pubblico);
Società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate in mercati regolamentati e le loro partecipate;
Società a partecipazione pubblica comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate,
a partire dall'anno 2019 (per gli importi percepiti nell'anno 2018) indichino gli importi ricevuti nel corso dell'anno di riferimento (secondo il criterio contabile di cassa) nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato, ove previsto, entro il termine di redazione degli stessi.
L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dal predetto termine.
L'adempimento dovrà essere osservato anche negli anni successivi, sempre con riferimento all'anno precedente.
La norma prevede altresì l'obbligo di pubblicazione su siti o portali internet in capo ad associazioni, ONLUS e fondazioni che abbiano percepito sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici per un importo pari o superiore ad Euro 10.000,00.
Si sottolinea che la presente comunicazione deve intendersi come mero supporto informativo in merito alla citata novità normativa, e può non essere esaustiva di ogni indicazione sul tema in parola.