news fiscale

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: LE TEMPISTICHE DI APPLICAZIONE

La legge “ Finanziaria 2018” prevede che a partire dal 1.1.2019 la fattura elettronica sarà obbligatoria per tutti gli operatori in possesso di partita IVA.

images copia copia copia copia copia

Tale obbligo viene anticipato all’1.7.2018
per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore, per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA.
Per le prestazioni rese da subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito dei contratti di appalto pubblici.
Viene invece differito all’1.9.2018 l’obbligo per le cessioni a turisti extra U.E. rientranti nell’ambito del “tax free shopping”

Sono esclusi da tale adempimento contribuenti minimi e forfetari. Sono escluse altresì le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

L’Italia è stata autorizzata in data 16.4.2018 dal Consiglio U.E. all’introduzione della fattura elettronica nel periodo 1.7.2018 – 31.12.2021

Siamo davanti ad una grossa accelerazione verso la gestione digitale della contabilità, che rivoluziona il rapporto tra il cliente e il proprio consulente (si parte dalla compilazione / generazione / memorizzazione delle fatture, passando alla ricezione delle fatture d’acquisto, per
arrivare alla contabilizzazione “digitale” delle stesse).

Le date da ricordare sono quindi:

1.7.2018 - ACQUISTI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
L’art. 1, comma 920, Finanziaria 2018, modificando l’art. 22, comma 3, DPR n. 633/72 prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA devono essere documentati con la fattura elettronica.
Ne consegue che imprese / lavoratori autonomi (soggetti passivi IVA) che effettuano acquisti di
carburante non dovranno più compilare la scheda carburante, ma riceveranno dall’esercente
dell’impianto stradale di distribuzione una fattura elettronica.
Ricordiamo che dalla stessa data ai fini della detrazione IVA / deducibilità del costo, il pagamento della fattura elettronica non potrà essere effettuato in contanti bensì con mezzi
“tracciabili” .

1.7.2018 - PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI / SUBCONTRAENTI APPALTI PUBBLICI
Ai sensi del comma 917 del citato art. 1, l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica è anticipato
all’1.7.2018 anche relativamente alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione.

1.9.2018 - OBBLIGO PER CESSIONI DI BENI A TURISTI PRIVATI EXTRAUE

1.1.2019 - OBBLIGO PER TUTTI GLI OPERATORI
L’art. 1, comma 909, Finanziaria 2018 prevede che dall’1.1.2019 le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono emesse documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
L’estensione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarderà non solo le operazioni tra soggetti passivi (B2B) ma anche quelle nei confronti dei soggetti privati (B2C). Come già detto l’obbligo non riguarda i contribuenti minimi / forfetari, nonché le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Il formato della fattura elettronica segue le medesime specifiche tecniche previste per la fatturazione elettronica emessa nei confronti della Pubblica Amministrazione, quindi richiede tra l’altro l’apposizione della firma digitale.
In particolare è previsto che i dati da trasmettere vanno rappresentati nel formato XML; qualora non venga rispettato tale formato e la fattura non transita da SdI, la stessa risulta non emessa.
Il Sistema recapita la fattura elettronica tramite uno specifico codice destinatario o tramite
PEC (si rammenta che ogni impresa / professionista iscritto ad un Albo deve essere dotata di un
indirizzo PEC e può essere consultata nell’Indice INI-PEC). Il codice destinatario è composto
da 7 caratteri ed identifica il ricevente del documento, che potrà essere l’effettivo destinatario
della fattura o lo studio / società di servizi che gestisce il documento per suo conto.
Consigliamo la gestione del ciclo passivo (fatture d’acquisto) con il codice destinatario; infatti questo agevola l’acquisizione dei dati delle fatture d’acquisto direttamente sul software di contabilità del consulente e non richiede il costante monitoraggio della PEC.

Nel caso di operazioni verso privati L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione nel Cassetto fiscale del consumatore finale (e qui forse il legislatore si è spinto un po’ troppo avanti) le fatture elettroniche emesse nei suoi confronti.
Una copia della fattura elettronica ovvero in formato cartaceo è messa a disposizione direttamente
dal cedente / prestatore. Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia elettronica.

ATTENZIONE: La fattura emessa non in formato elettronico si considera non emessa, con applicazione della sanzione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97.