Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, i soggetti che iniziano una nuova attività beneficiano di una riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva che, per i primi cinque anni di attività, sarà pari al 5% . Tale agevolazione viene poi riconosciuta anche ai soggetti che hanno iniziato la nuova attività nel 2015 adottando il regime forfetario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
Requisiti per usufruire delle agevolazioni per startup previste dal nuovo regime forfettario 2016
- non aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività professionale ovvero d'impresa anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per quell'attività sulla base della classificazione ATECO.
Requisiti oggettivi di accesso al regime forfettario
L'accesso al nuovo regime agevolato, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che possiedono determinati requisiti. A seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 208/2015, nella tabella sottostante vengono messi in evidenza i requisiti richiesti per l'accesso al regime dal 1° gennaio 2016 (a confronto con i requisiti richiesti nel 2015):
REQUISITI | 2015 | 2016 |
Limite dei ricavi e compensi | Da € 15.000 ad € 40.000 a seconda dell'attività esercitata | Da € 25.000 ad € 50.000 a seconda dell'attività esercitata |
Spese per lavoro dipendente e assimilati | Non superiori ad € 5.000 lordi | Non superiori ad € 5.000 lordi |
Beni strumentali | Costo complessivo non superiore ad € 20.000 | Costo complessivo non superiore ad € 20.000 |
Redditi di lavoro dipendente o assimilato | Il reddito da lavoro autonomo o d'impresa deve essere prevalente rispetto a quello da lavoro dipendente o assimilato | Redditi da lavoro dipendente (pensione) ed assimilato non eccedenti € 30.000 |
Info
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