L'estensione del regime del "reverse charge" e l'introduzione dello "split payment", oltre a creare gravi problemi di liquidità alle imprese, stanno generando molta incertezza tra gli operatori che devono applicare questi istituti già dal 1° gennaio 2015, ma non hanno ricevuto ancora nessuna istruzione operativa dall'Agenzia delle Entrate.
L'incremento delle operazioni soggette al "reverse charge", nonché l'introduzione dello "split payment" con la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, c. 629, L. n° 190/2014), si potrebbe chiamare "accanimento terapeutico". Questi due istituti potrebbero, infatti, destabilizzare la situazione finanziaria di molte imprese fedeli al fisco, che operano nei mercati in cui è stato esteso il "reverse charge" ovvero di molti consorzi d'impresa che lavorano stabilmente con enti pubblici, specialmente nel settore degli impianti o dell'edilizia [vedi Circolare da scaricare qui].
Pertanto, è ferma la richiesta al Governo di ritornare sui suoi passi su entrambi gli istituti, che la CNA, insieme alle altre confederazioni aderenti a Rete imprese Italia, sta ponendo con forza: stiamo cercando di dare maggiore certezza alle nostre sedi che curano i servizi per le imprese, chiedendo all'Agenzia delle entrate di condividere delle linee interpretative sui molti quesiti che ci sono pervenuti dalle sedi territoriali.
Considerato questo clima di obbiettiva incertezza sull'ambito di applicazione dei due istituti, la prima richiesta posta all'Agenzia delle entrate è il riconoscimento della non punibilità per eventuali violazioni commesse in questa prima fase di applicazione dei due istituti.
Riteniamo che i quesiti, inviati all'Agenzia delle entrate (vedi documento pubblicato a parte), possano dare un contributo di certezza a tutti coloro che, in queste ore, si trovano nella necessità di applicare il "reverse charge" e/o lo "split payment".
Di seguito analizziamo brevemente la situazione attuale nei settori che interessano le nostre imprese associate.
Ampliamento reverse charge
La Legge di Stabilità per il 2015 amplia l'applicazione del meccanismo del reverse charge a nuovi settori di attività, relativi al comparto edile (prestazioni di demolizione, installazioni di impianti e completamento di edifici), ai servizi di pulizia negli edifici, al settore energetico e alla cessione di beni alla grande distribuzione organizzata.
Il meccanismo di inversione contabile nuova versione è applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015.
La novità comporta l'estensione del reverse Charge anche ai contratti di appalto (quindi non più solo di subappalto), relativi ad alcune prestazioni di servizi rese da soggetti operanti nei settori di seguito elencati.
Naturalmente si fa riferimento solo a prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi IVA.
La Relazione Tecnica al provvedimento richiama, al fine di delineare i settori a cui si applica il nuovo reverse charge, per le prestazioni di servizi di pulizia il codice ATECO 2007: 81.2 (81.21.00, 81.22.02, 81.29.10, 81.30.39) e per le prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici il codice ATECO 2007: 43 (43.21.01, 43.21.02, 43.22.01, 43.22.02, 43.22.0.3, 43.29.01, 43.29.02, 43.29.09, 43.11.00, 43.31.00, 43.32.01, 43.32.02, 43.33.00, 43.34.00, 43.39.01, 43.39.09), edilizia specializzata.
Split payment
Dal 2015, nei rapporti con lo Stato (cessioni di beni e prestazioni di servizi), gli organi dello Stato, gli enti pubblici territoriali, le camere di commercio, gli istituti universitari, le unità sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli entri pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza deve essere applicato il meccanismo dello split payment.
In base a tale meccanismo, l'IVA addebitata in fattura viene versata direttamente all'Erario da parte della pubblica amministrazione.
Quindi dal 01 gennaio 2015 si dovrà agire come segue.
- Nel settore edile e delle pulizie:
- applicare il reverse charge (se la pubblica amministrazione è un soggetto passivo IVA
- applicare lo split payment se la pubblica amministrazione non è un soggetto passivo IVA
- In tutti gli altri settori economici: applicare sempre lo split payment
[visualizza qui un esempio di fattura con split payment]
Conseguenze per le imprese
I soggetti che pongono in essere frequentemente le operazioni sopra descritte si troveranno a maturare importanti crediti IVA.
Il credito IVA può essere compensato con altri tributi e contributi oppure richiesto a rimborso. Questo vuole dire che oltre alla mancanza di liquidità che si crea in attesa del rimborso, l'impresa dovrà anche pagare un professionista o un Caf per apporre il visto di conformità alla richiesta di rimborso.
Info
Ufficio Fiscale CNA
- Roberto Carai
tel.: 019/829708-Int. 2
e-mail: roberto.carai[AT]cnasavona.it