La riforma in vigore per l'anno 2015.
Dall'anno 1997, l'istituto del ravvedimento operoso consente all'autore (ed ai soggetti solidalmente obbligati) di omissioni o di irregolarità (anche nei versamenti) commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarvi spontaneamente, fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative.
La Legge di Stabilità 2015 ha riformato il ravvedimento operoso, prevedendo che la rimozione delle violazioni possa avvenire senza particolari termini e che non è più inibito dall'inizio di un controllo fiscale fino a quando non sia stato notificato l'atto impositivo.
La Legge di Stabilità 2015 non contiene disposizioni relative alla decorrenza del nuovo ravvedimento operoso e quindi la norma che lo riguarda trova applicazione anche alle violazioni commesse negli anni precedenti, sempre che non sia stato notificato l'atto impositivo.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (art. 130, c. 2, D. Lgs. 472/97). Quanto esposto non significa che il contribuente non possa eseguire i versamenti in più tranches. Infatti, il contribuente, sempre che il versamento del dovuto , ivi compresi interessi e sanzioni, sia posto in essere nei termini, può effettuare più pagamenti, in quanto non si tratta di dilazione. In assenza di indicazioni normative contrarie, quindi, il ravvedimento può essere anche parziale.
Di seguito, trattiamo i casi di ravvedimento più frequenti: Per informazioni sul ravvedimento possibile in caso di avvisi di accertamento e processi verbali di constatazione, siete comunque invitati a chiedere informazioni direttamente presso gli uffici CNA.
[clicca qui per vedere la tabella circa i casi di ravvedimento più frequenti]
Qualora il termine per il ravvedimento scada di sabato o in una giornata festiva il versamento si considera tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (Circolare Agenzia Entrate del 12.06.2002, n° 50).
Per vedere le variazioni del tasso relativo agli interessi legali intervenute dal 1° gennaio 1999 ad oggi [clicca qui].
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Info
Ufficio Fiscale CNA
- Roberto Carai
tel.: 019/829708-Int. 212
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