Aumento dell'IVA al 22% prorogato ad ottobre
Aumento imposta di Bollo
Detrazioni per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
IVA
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la norma che sposta al 1° ottobre 2013 il termine a partire dal quale viene applicato l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21% al 22% previsto dal comma 1-ter del D.L. 6 luglio 2011 n° 98 convertito dalla L. n° 111/2011 (termine attualmente fissato al 1° luglio 2013).
Nella stessa sede è stato, inoltre, approvato su proposta dei Ministri del Lavoro, dell'Economia e Finanze e della Coesione Territoriale un decreto legge per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, aumentare l'occupazione - soprattutto quella giovanile - e sostenere le famiglie in difficoltà.
Imposta di Bollo
Dal 27 giugno 2013 aumenta l'imposta di bollo fissa:
- da € 1,81 a € 2,00
- da € 14,62 a € 16,00
Tali modifiche sono state apportate con la L. 24 giugno 2013 n° 71 di conversione del D.L. n. 43/2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 147 del 25 giugno 2013).
Detrazioni per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
Le novità più importanti introdotte dagli artt. 14 e 16 del D.L. 04/06/2013, n° 63 sono le seguenti:
- proroga fino al 31/12/2013 della detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 96.000,00 per unità immobiliare
- introduzione di una detrazione IRPEF pari al 50% delle spese documentate per l'acquisto di mobili, ove sia collegato ad un intervento di ristrutturazione, nel limite di spesa di € 10.000,00
- aumento dal 55% al 65% della detrazione IRPEF/IRES delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2013 (con l'esclusione di alcune tipologie di
spesa)
- applicazione della detrazione IRPEF/IRES del 65% anche alle spese sostenute dal 06/06/2013 al 30/06/2014 per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio