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Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato - istruzioni INPS

L'INPS fornisce le prime indicazioni relative all'esonero contributivo a favore dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.


Sono esclusi, per legge, i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato nonché, in base ai chiarimenti INPS, i contratti di lavoro intermittente anche se a tempo indeterminato.
L'esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro agricoli ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche.

Hanno diritto all'esonero i datori di lavoro sia imprenditori che non imprenditori (ad es.: Associazioni).

L'esonero spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Inoltre, l'esonero non si applica qualora, nel periodo dallo 01.10.2014 al 31.12.2014, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'esonero o con società da questi controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo. Le predette condizioni sono applicabili anche per il settore agricolo seppur tenendo conto delle specificità che connotano lo svolgimento delle relative prestazioni lavorative.

Oltre ai presupposti di cui sopra, introdotti dalla Legge di stabilità 2015, viene chiarito che l'esonero si qualifica come incentivo all'occupazione e pertanto il diritto alla fruizione è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi introdotti dalla L. n° 92/2012, dall'altro delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Con riferimento ai principi generali della L. n° 92/2012, l'INPS precisa che l'esonero spetta solo se l'assunzione a tempo indeterminato non viola il diritto di precedenza maturato da un altro lavoratore. Diversamente, vista la finalità di promuovere forme di occupazione stabile perseguita dalla legge di Stabilità, l'esonero spetta anche quando l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo, nei confronti del medesimo lavoratore. Pertanto, l'esonero spetta anche in caso di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato di un lavoratore che abbia maturato un diritto di precedenza nei confronti del medesimo datore di lavoro, in forza di precedenti rapporti a tempo determinato superiori a 6 mesi.

L'Istituto ritiene che l'incentivo, in quanto misura generalizzata, non sia inquadrabile fra gli aiuti di stato e, quindi, che non siano applicabili le relative limitazioni.

La misura dell'esonero è pari all'ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 8.060,00 su base annua. L'applicazione dell'esonero non determina per il lavoratore alcuna riduzione della misura del trattamento pensionistico. La durata dell'esonero è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.

L'INPS emanerà, con apposita circolare, le istruzioni per la fruizione della misura esonerativa, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive.

[scarica qui la Circolare INPS 29 gennaio 2015, n° 17]

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