La conversione in legge del D.L. 146/2021 (il così detto decreto fiscale) conferma importanti novità in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, vediamo le principali.
1. Fra gli obblighi imposti al datore di lavoro si aggiunge la nomina di un preposto o preposti (da decidere in base all'organizzazione aziendale) per l'effettuazione delle attività di vigilanza specifiche del suo ruolo. La nomina deve avvenire con atto formale (quindi deve essere scritta) e la formazione di questa figura dovrà essere svolta interamente in presenza (non è più consentita la formazione in modalità e-learning) con aggiornamento almeno biennale (e non più quinquennale).
2. La vigilanza in materia di salute e sicurezza oltre che dalle ASL sarà svolta anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) senza più alcuna limitazione inerente al settore di attività (prima poteva intervenire solo nel settore dell'edilizia).
3. Il provvedimento di sospensione dell'attività che prima "poteva essere adottato" ora è adottato immediatamente senza alcuna forma di discrezionalità da INL e ASL. Viene anche eliminata la reiterazione del reato, quindi è sufficiente l'accertamento di una delle gravi violazioni individuate nel nuovo allegato I al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Riepiloghiamo le violazione più comuni che ora possono portare alla sospensioni dell'attività (oltre che a cospicua sanzione):
- mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi,
- mancata elaborazione del piano di emergenza (ove dovuto),
- mancata formazione ed addestramento dei lavoratori,
- mancata nomina del Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed istituzione del del Servizio di Prevenzione e Protezione,
- mancata di elaborazione del POS (ove dovuto).
4. Per quanto riguarda il lavoro "in nero" ora le condizioni per l'adozione del provvedimento di sospensione sono la presenza del 10% (e non più 20%) di personale irregolare. Attenzione che viene considerato lavoro irregolare anche la mancata preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, da parte del committente, dei lavoratori autonomi occasionali.
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