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CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI E DECRETO SICUREZZA

Nel cosiddetto "Decreto Sicurezza" (D.L. n° 113 del 4 ottobre 2018) si trova anche una modifica all'art. 99 c. 1 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro).

 

Tale articolo impone che prima dell'inizio dei lavori di un cantiere temporaneo o mobile in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, o in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro sia non inferiore a 200 uomini-giorno, il Committente o il Responsabile dei lavori invii una notifica preliminare all'ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio.

La nuova disposizione contenuta all'art. 26 introduce l'obbligo, a partire dal 5 ottobre u.s. (data di entrata in vigore del decreto), di invio della notifica anche al Prefetto.

L'eventuale omessa notifica comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo, così come previsto al comma 10, art. 90 del D.Lgs. 81/2008.