A partire dal 15 agosto 2018 scatta l'allargamento del campo di applicazione (open scope) del D.Lgs. 49/2014 (decreto RAEE) che amplierà significativamente le categorie di prodotti che possono essere definiti apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Ciò dipende non dalla modifica della definizione di AEE che resta sempre la stessa, ma dall'introduzione del criterio cosiddetto "aperto" in base al quale tutte le apparecchiature che rispondono alla definizione di AEE rientrano nella relativa disciplina, a meno che non siano riconducibili alle esplicite esclusioni previste.
Nel Decreto, infatti, sono elencate le seguenti 10 esclusioni dal campo di applicazione della norma.
- apparecchiature necessarie alla sicurezza degli Stati membri […] destinate a fini specificamente militari,
- apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, che possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura (ad es. saranno considerati AEE i dispositivi di navigazione satellitare che svolgono il loro corretto funzionamento anche senza l'inserimento nelle vetture, mentre non lo saranno quelli integrati nei veicoli),
- lampade ad incandescenza,
- apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio,
- utensili industriali fissi di grandi dimensioni (Utensile Fisso = singolo utensile non «su misura» + installato in modo permanente + GRANDI DIMENSIONI - Volume > 15,625 m3 + Peso > 2 ton + Potenza > 375 KW - NON saranno considerate AEE le pompe, i generatori di corrente, le macchine da stampa, gli utensili per il controllo numerico, i compressori, etc…),
- installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni (come ad es. gli ascensori, i nastri trasportatori, le pompe di erogazione del carburante, un'installazione di un impianto di climatizzazione destinato esclusivamente a usi professionali non scomponibili in un numero finito di unità di condizionamento d'aria, etc…),
- mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati (NON saranno AEE i veicoli con un numero di ruote diverso da due destinati a persone con difficoltà motorie, le poltroncine montascale e sistemi affini e le scale mobili, mentre saranno AEE gli hoverboards, i segways, i monopattini elettrici, le bici elettriche, etc…),
- macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale (come ad es. i carrelli elevatori elettrici, le macchine tagliaerba, le spazzatrici stradali, etc…)
- apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese (NON saranno AEE i prototipi e le apparecchiature realizzate al solo scopo di ricerca e sviluppo, mentre lo saranno i dispositivi quali centrifughe o misuratori della pressione del sangue se utilizzabili sia per la ricerca e sviluppo, sia come dotazione in ospedali o scopi educativi, etc…)
- dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti (NON saranno AEE i pace-makers, mentre lo saranno i dispositivi automatici per il controllo e la somministrazione dell'insulina, in quanto possono essere riutilizzati dopo la sostituzione della parte potenzialmente infetta).
COSA DEVONO FARE LE IMPRESE:
1. tutte quelle che già si configuravano come produttori/importatori di AEE, dovranno solo adeguare la classificazione delle AEE con le nuove categorie; tale conversione verrà effettuata in automatico da parte del Registro AEE e pertanto l'impresa dovrà solo verificarne la correttezza e, se necessario, integrarla con una comunicazione di variazione. Il Registro AEE informerà della riclassificazione le imprese iscritte mediante la trasmissione via PEC di apposita comunicazione.
2. quelle che producono/importano apparecchiature che prima non erano AEE, ma che a partire dal 15 agosto lo diventano, dovranno essere in regola con tutti gli adempimenti previsti per i produttori (ad es. adesione ad un Sistema Collettivo, iscrizione al registro AEE, obblighi di comunicazione e informazione, etc…).
3. distributori, installatori e centri di assistenza dovranno controllare se i rifiuti derivanti dalle apparecchiature che gestiscono rientrano o meno nei RAEE, applicando eventualmente le procedure e gli adempimenti specifici previsti per tali rifiuti (iscrizione alla categoria 3-bis dell'Albo Gestori Ambientali, compilazione dello schedario di carico/scarico e del documento di trasporto RAEE, etc…).
Il produttore che ha dubbi sull'inclusione del proprio prodotto nel campo di applicazione del decreto RAEE può richiedere al Comitato di Vigilanza e Controllo di esprimersi in merito inviando una richiesta a segreteria.comitatoraeepile[at]ispra.legalmail.it. Tale richiesta dovrà essere corredata da una breve descrizione dell'apparecchiatura e delle sue applicazioni, da indicazioni sulle criticità incontrate nella procedura di decisione adottata e una scheda tecnica del prodotto con immagini dello stesso.
Per ulteriori approfondimenti:
- si allega scheda informativa (definizioni, nuove categorie di AEE, obblighi dei produttori ed alcuni esempi).
- si fornisce il link alla guida operativa del Comitato di Vigilanza e controllo RAEEper orientare le imprese nell'applicazione del nuovo ambito di applicazione RAEE.
- si fornisce il link al sito del Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.