Buone notizie per le imprese grazie ad un'attesa sentenza della Corte di Cassazione che ha messo la parola fine a una questione annosa.
Dopo un lungo percorso, che ha visto la CNA in campo a fianco di un'impresa pistoiese, la Cassazione ha confermato un principio fondamentale: non possono essere assoggettate alla tassa sui rifiuti (TIA, ai tempi del ricorso) i locali destinati alla produzione in cui si determinano, quindi, rifiuti speciali e non rifiuti urbani.
La sentenza n. 9858/16 riguarda una specifica vicenda processuale protrattasi per circa un decennio per un un'azienda che ha sostenuto di non dover pagare la Tia (ora divenuta TARI), in quanto provvedeva a proprie spese al corretto smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle lavorazioni.
Si è chiarito così un aspetto problematico della tassazione rifiuti puntualmente verificato a ogni nuova previsione tributaria. Infatti, la tariffa rifiuti si è trasformata nel tempo diventando Tarsu, Tia, Tares, e in ultimo a tutt'oggi Tari, e sull'applicazione del tributo vi sono state tante oscillazioni della giurisprudenza da far sì che la pretesa impositiva dei Comuni risultasse altrettanto variabile e disomogenea.
Il tributo costituisce il corrispettivo che i Comuni richiedono a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Da qui la tesi - ora confermata - secondo la quale la tassa rifiuti urbani non va applicata sui rifiuti speciali, allorquando per questi le imprese già sostengano da sé i costi di raccolta e di smaltimento, che sono affidati ad aziende specializzate. In passato molto contenzioso si è sviluppato attorno a tali pretese fiscali anche sui rifiuti speciali.
CNA da sempre ha sollevato la questione del doppio costo per le imprese dello smaltimento dei rifiuti speciali e grazie a questa sentenza è stata confermato che i Comuni devono rinunciare a pretendere la Tari sulle aree di loro competenza territoriale dedicate alla produzione ove i rifiuti vengano già smaltiti a carico delle aziende.
L'Ufficio Ambiente Cna rimane a disposizione per eventuali richieste di chiarimento e l'eventuale stipula di convenzioni con aziende incaricate dello smaltimento.