Dal 1° giugno 2015 si applicano, in tutti i paesi dell'Unione Europea, la Decisione 2014/995/CE ed il Regolamento 1357/2014/UE che introducono rispettivamente i nuovi Codici CER e le nuove caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
Per quanto riguarda le modifiche all'elenco dei rifiuti, vengono introdotti tre nuovi codici (010310*, 160307* e 190308*) e modificate leggermente alcune definizioni: [scarica qui] la tabella di confronto vecchi/nuovi CER.
Il Regolamento 1357/2014/UE contiene la nuova denominazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, che ora vengono indicate con le sigle da HP1 a HP15. Purtroppo per la modifica dalle classi di pericolo non basterà semplicemente aggiungere la "P" poiché la determinazione delle HP, in certi casi, si basa su principi completamente diversi dai precedenti (ad es HP5 e HP6 sono molto diversi da H5 e H6).
Spetta al produttore, che conosce l'esatto processo che ha originato il rifiuto, attribuire il corretto codice CER e le corrette classi di pericolo. Per fare questo, ricordiamo che un rifiuto può essere classificato con:
- codice CER pericoloso "assoluto" (cioè esiste per quel rifiuto solo un codice pericoloso, ad es. 130205*), esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione,
- codice CER non pericoloso "assoluto" (cioè esiste per quel rifiuto solo un codice non pericoloso, ad es. 160117), esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
- codice CER "a specchio" (cioè per quel rifiuto esiste sia un codice non pericoloso che un codice pericoloso ad es. 150203 e 150202*), esso può essere sia pericoloso che non pericoloso.
In quest'ultimo caso, per stabilire se il rifiuto è o non è pericoloso dovranno essere determinate le eventuali proprietà di pericolo che esso possiede attraverso:
- verifica dei processi che lo hanno originato;
- esame delle Schede di Sicurezza dei prodotti dai quali deriva il rifiuto;
- eventuali campionamenti e analisi.
Si invitano le aziende a confrontarsi anche con il proprio smaltitore/trasportatore di fiducia che potrà comunicarvi le decisioni prese in merito ad eventuali analisi da effettuare.
Per quanto riguarda le registrazioni cartacee, dal 1° giugno dovranno essere indicati i nuovi codici e le nuove caratteristiche di pericolo, pertanto per le giacenze si potranno riportare le modifiche nel campo annotazioni scrivendo ad es. "il presente rifiuto è stato riclassificato secondo quanto previsto dalla Decisione 2014/955/UE e dal Regolamento UE 1357/2014", allo stesso modo si modificano tutti i carichi precedenti individuati con il codice CER xx xx xx".
Per chi utilizza SISTRI sul sito è stata pubblicata la procedura per adeguare i carichi effettuati ante 1° giugno 2015 con le nuove disposizioni.
Anche se non giuridicamente necessario, a breve dovrebbe essere pubblicato un decreto ministeriale recante la modifica degli allegati D (elenco CER) e I (caratteristiche di pericolo) del D. Lgs. 152/2006, al fine di adeguare il cd Testo Unico Ambientale alle nuove disposizioni comunitarie, che sembra possa risolvere alcune criticità della suddetta procedura di classificazione dei rifiuti.
Vi terremo aggiornanti.
Info
Ufficio Ambiente CNA Savona
- Luana Pongiglione
tel 019/829708 - 3
e-mail: luana.pongiglione[AT]cnasavona.it